In materia di IRPEF, con limitato riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, le spese anticipate dagli ausiliari del giudice, quali i consulenti tecnici d’ufficio, e rimborsate dagli uffici giudiziari, sia giudicanti che requirenti, sono deducibili nei limiti in cui esse sono state sostenute nell'esclusivo interesse di questi ultimi, ai sensi dell'art. 56, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non costituiscono "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente" ex art. 50 (già 47), comma 1, lett. f), T.U.I.R.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18982/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Sirignani, con studio in Roma, e dall’Avv. Gianmarco Tardella, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 31 ottobre 2019 n. 6064/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 31 ottobre 2019 n. 6064/09/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2010, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, in dipendenza del maggior reddito derivante dallo svolgimento dell’attività di consulente tecnico d’ufficio in procedimenti penali su incarichi conferiti dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli e Potenza, per complessivi Euro 169.822,56, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di C.A. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 4 maggio 2017 n. 10994/05/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse diritto alla deduzione delle spese anticipate nell’esercizio delle funzioni di consulente tecnico d’ufficio e rimborsate dagli uffici giudiziari in sede di liquidazione dei compensi spettanti per gli incarichi svolti. C.A. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 10,50 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che spese anticipate e rimborsate al contribuente dagli uffici giudiziari in sede di liquidazione dei compensi per le espletate consulenze tecniche d’ufficio fossero deducibili dai redditi imponibili.
Ritenuto che:
1. Il motivo è infondato.
1.1 La questione controversa concerne la deducibilità delle spese anticipate dai consulenti tecnici d’ufficio e rimborsate dagli uffici giudiziari (sia giudicanti che requirenti) in sede di liquidazione dei compensi spettanti per l’adempimento degli incarichi conferiti.
1.2 Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, dispone che: “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
Secondo il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50, comma 1, lett. f: “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: (…): “f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, (ai giudici di pace e) agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”.
Da ultimo, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 1, prima parte, stabilisce che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
1.3 Secondo il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 49: “1. Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo”.
1.4 Come è stato condiviso anche da questa Corte (Cass., Sez. 5, 18 maggio 2021, n. 13339), la circolare emanata dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia il 14 novembre 2002 n. 7 (in materia di T.U. sulle spese di giustizia) aveva chiarito, anche sulla scorta della nota comunicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 marzo 2001, prot. n. 2001/36443, che, “nell’ambito della riforma dei redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati, si è inteso razionalizzare una serie di fattispecie i cui redditi erano di incerta qualificazione; pertanto i redditi corrisposti nell’esercizio di pubbliche funzioni (art. 47 T.U.I.R.) (ora, art. 50 T.U.I.R.) sono stati considerati “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” anche se la loro natura li farebbe rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. A titolo esemplificativo si indicano tra i soggetti che percepiscono redditi da assimilare a quelli di lavoro dipendente: i giudici di pace, i giudici onorari aggregati, gli esperti per il tribunale di sorveglianza, gli esperti per il tribunale dei minorenni, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari, i giudici popolari, i consulenti, periti, custodi, interpreti e traduttori nominati dal pubblico ministero o dal giudice nei procedimenti penali”.
Con la successiva entrata in vigore della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 36, che ha modificato del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l’art. 47 (ora art. 50), comma 1, i compensi spettanti ai consulenti tecnici d’ufficio non sono più qualificabili come reddito da lavoro dipendente se corrisposti a soggetti esercenti professioni (Cass., Sez. 5, 18 maggio 2021, n. 13339).
1.5 Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 56, dispone che: “1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione. 2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. 3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’art. 50. 4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3, hanno propria autonomia rispetto all’incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo”.
In proposito, la nota comunicata dall’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso il 29 luglio 2005, prot. n. 2005/49199, ha precisato che i rimborsi delle spese a favore degli ausiliari del magistrato, il cui compenso sia considerato assimilato a reddito da lavoro dipendente, saranno tassati al pari del compenso liquidato, salvo che non si tratti di spese anticipate dall’ausiliario nell’esclusivo interesse dell’ufficio giudiziario che ha conferito l’incarico. Altrettanto è stato ribadito anche per i rimborsi delle spese a favore degli ausiliari del magistrato che svolgono ordinariamente lavoro autonomo o attività libero-professionale. Anche in questo caso i rimborsi delle spese entreranno a far parte della base imponibile per il calcolo dell’IVA, del contributo previdenziale e della ritenuta d’acconto. Saranno esclusi da questo trattamento solo i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del tribunale, a condizione che le stesse siano debitamente ed analiticamente provate.
1.6 Nella specie, il giudice di appello si è sostanzialmente uniformato (sia pure con motivazioni non sempre strettamente riconducibili) a tali principi, avendo escluso il recupero a tassazione dei rimborsi delle c.d. “spese vive” e delle spese per i compensi dei coadiutori, che erano state autorizzate in via preventiva al momento del conferimento degli incarichi e riconosciute in via successiva con la pronunzia dei relativi decreti di liquidazione. Per cui, è evidente che si tratti di spese anticipate dall’ausiliario nell’esclusivo interesse degli uffici giudiziari che hanno conferito gli incarichi.
A tal proposito, si rammenta che il rimborso delle spese per l’adempimento dell’incarico è subordinato alla verifica della idonea documentazione e alla valutazione della relativa necessità in sede di liquidazione dei compensi, mentre il rimborso delle spese per l’ausilio prestato da collaboratori è subordinato all’autorizzazione preventiva ad avvalersene al momento del conferimento dell’incarico ed alla constatazione della corretta remunerazione dell’opera svolta in sede di liquidazione dei compensi (da ultima: Cass., Sez. 2, 26 aprile 2021, n. 10916).
1.7 In definitiva, condividendo tali argomentazioni, si può conclusivamente ribadire che, in materia di IRPEF, con limitato riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, le spese anticipate dai consulenti tecnici d’ufficio (e, in generale, dagli ausiliari) e rimborsate dagli uffici giudiziari (sia giudicanti che requirenti) in sede di liquidazione dei compensi spettanti per l’adempimento degli incarichi conferiti non costituiscono – a differenza di questi ultimi – “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 9156, art. 50, comma 1, lett. g, dispone 7, allorquando si tratti di spese per l’adempimento dell’incarico ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 56, comma 1, per le quali gli uffici giudiziari abbiano verificato la produzione di idonea documentazione ed abbiano valutato la relativa necessità in sede di liquidazione dei compensi, ovvero di spese per l’ausilio prestato da collaboratori ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 56, comma 2, per le quali gli uffici giudiziari abbiano concesso la preventiva autorizzazione ad avvalersene al momento del conferimento dell’incarico ed abbiano accertato la corretta remunerazione (anche in relazione agli adempimenti fiscali) dell’opera svolta in sede di liquidazione dei compensi, potendo considerarsi soltanto in presenza di tali condizioni spese anticipate nell’esclusivo interesse degli uffici giudiziari che hanno conferito gli incarichi.
2. Apprezzandosi l’infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, essendo soccombente una parte ammessa alla (Ndr: testo originale non comprensibile) a debito del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 7.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022