Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.775 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21530/2020 proposto da:

D.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefano Mannironi, per procura speciale a margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Interno, in persona del Ministro in carica;

– costituito –

avverso il decreto del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 2054/2020, depositato il 22/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/12/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

RILEVATO

Che:

1. D.M., ricorre con sei motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui, il Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato il ricorso in opposizione al provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego delle protezioni internazionali e del diritto a quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con gli articolati motivi il ricorrente denuncia la nullità decreto perché pronunciato da un collegio diverso nella sua composizione da quello che aveva assunto in decisione la causa e da violazioni di legge sostanziale, quanto alle dedotte situazioni di persecuzione, in ragione della situazione politica esistente in Guinea, suo Paese di provenienza, e di inadeguatezza del sistema ordinamentale a far fronte alle richieste di protezione dei propri cittadini nonché omesse valutazioni di fatti decisivi ai fini del riconoscimento delle protezioni per cui era stata proposta domanda, nel pure dedotto non corretto inquadramento della fattispecie ai fini dell’attribuzione della protezione umanitaria.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale alle liti.

L’avvocato Stefano Mannironi, infatti, certifica, con grafia a mano, la firma apposta in calce alla procura “allegata” al ricorso senza attestare, altresì, la data in cui la procura è stata rilasciata e tanto nell’osservanza del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, che prevede, nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale, l’onere del difensore di certificare la data di rilascio in suo favore della procura speciale a ricorrere per Cassazione.

Gli indicati contenuti della procura risultano essere in violazione del principio di cui a Cass. SS.UU. n. 15177 del 01/06/2021, confermato, nella sua tenuta costituzionale, dal Giudice delle leggi, come da Comunicato del 2 dicembre 2021 dell’Ufficio Stampa della Corte costituzionale, e determinano, come tali, la nullità della procura speciale a ricorrere in cassazione e quindi l’inammissibilità del proposto mezzo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura a ricorrere in cassazione.

Nulla sulle spese nella irritualità della costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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