LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9061-2018 proposto da:
G.A.R., G.F.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE GLENDI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1274/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 14/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con il quale si accertava la decadenza dal regime di tassazione agevolata delle imposte di cui alla L. n. 604 del 1954, a favore della piccola proprietà contadina;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente sul presupposto che alla data di stipulazione dell’atto difettasse il requisito dell’iscrizione all’INPS con la qualifica di imprenditore agricolo ma la Commissione Tributaria Regionale del Molise ne accoglieva l’appello ritenendo che il termine di 24 mesi per l’acquisizione dei benefici necessari per avvalersi dei requisiti di legge sia applicabile non solo alla presentazione dell’istanza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ma anche per l’iscrizione all’apposita gestione dell’INPS.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 12077 depositata in cancelleria il 16 aprile 2019 veniva disposta la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136. Con memoria datata 11 ottobre 2021 la parte contribuente depositava memoria chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 2, 3 e 4, nonché del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, in quanto entro tre anni dalla registrazione l’interessato deve presentare all’ufficio un certificato che attesti che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; inoltre la qualifica di imprenditore agricolo professionale non è prevista dalla L. n. 604 del 1954, per ottenere le agevolazioni.
Considerato che il contribuente ha, a suo tempo, fruito della disciplina in tema di condono fiscale, producendo tempestivamente apposita “domanda di definizione” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018);
considerato che lo stesso ha altresì depositato copia della stessa nonché della prima rata dell’importo dovuto (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, terzo periodo, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018) come da documentazione prodotta con memoria del *****;
considerato che questa Corte ha, conseguentemente, emesso apposita ordinanza interlocutoria per la sospensione del processo, depositata in Cancelleria il 16 aprile 2019, n. 12077;
considerato che l’Agenzia delle entrate non ha prodotto alcun “diniego della definizione” D.L. n. 119 del 2018, ex art. art. 6, comma 12, entro il 31 luglio 2020 né ha prodotto alcuna “istanza di trattazione… entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018).
Va dunque accolta la richiesta di estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 (Cass. n. 28800 del 2021 e Cass. n. 28274 del 2021).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022