LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13005-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2282/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 23/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con il quale si accertava la decadenza dal regime di tassazione agevolata delle imposte di cui alla L. n. 604 del 1954, a favore della piccola proprietà contadina;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate rilevando che alla data di scadenza del quinquennio il contribuente coltivava direttamente il fondo essendo cessati i contratti di affitto precedentemente stipulati.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 9180 depositata in cancelleria il 2 aprile 2019 veniva disposta la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 7, in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente ritenuto che la temporanea interruzione della coltivazione diretta da parte dell’acquirente prima del decorso di cinque anni – mediante degli affitti del terreno – non fosse circostanza idonea ad integrare una causa di decadenza.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Grosseto dell’Agenzia delle entrate in data 29 luglio 2021 aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018, e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6.
Va dunque accolta la richiesta di estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 (Cass. n. 28800 del 2021 e Cass. n. 28274 del 2021).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022