Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.78 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20737-2020 proposto da:

F.S., quale titolare dell’impresa individuale F.

COSTRUZIONI, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, alla piazza Cavour, in Roma, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Pescatore;

– ricorrente –

contro

RIME. SUD DI V.F. & C. S.N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1304/2020 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/04/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

F.S. quale titolare dell’impresa individuale F. Costruzioni propose opposizione a precetto di pagamento notificatole da parte della RIME Sud di V.F. & C. S.n.c..

L’opposizione venne parzialmente accolta in primo grado, con rideterminazione della somma da pagare da parte della impresa F..

La RI.ME. Sud di V.F. & C., in liquidazione, propose impugnazione.

L’opposizione è stata rigettata integralmente in appello dalla Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza, n. 1304 del 03/03/2020, della Corte territoriale, ricorre con atto affidato a due motivi di ricorso la F. Costruzioni.

La RI.ME. Sud di V.F. & C., in liquidazione, è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, è stata ritualmente comunicata.

Il ricorrente F.S. ha depositato memoria in via telematica.

Il primo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione della L. n. 878 del 1970, art. 5, comma 6, con riferimento alle tre cambiali asseritamente rinegoziate e sostituite con altre tre e un assegno e un importo in contanti.

Il secondo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione della L. n. 878 del 1970, art. 5, comma 6, in merito alla compensazione delle spese di primo grado e la compensazione di quelle di secondo grado.

Il ricorso è inammissibile.

Entrambi i motivi del ricorso contengono un riferimento alla L. n. 878 del 1970, ma null’altro specificano circa la rilevanza in causa di detto testo normativo.

Il primo motivo è per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma, sotto la forma della violazione di legge chiede, in realtà, un riesame complessivo delle risultanze di causa, in quanto basato sull’inerenza al giudizio di fatto (lo stesso ricorrente a pag. 8 si duole della cattiva “ricostruzione del fatto”).

Il primo mezzo e’, per ciò solo, inammissibile.

Il secondo motivo – pure esso contenente un riferimento alla L. n. 878 del 1970, che rimane oscuro – si incentra sulla compensazione delle spese di lite sia in primo grado che in appello, ed è pure esso inammissibile, in quanto non-motivo, poiché non ha ad oggetto una specifica censura ma lamenta genericamente la compensazione delle spese operata dai giudici di merito.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo la controparte spiegato alcuna attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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