LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14527-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 10 presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIVIANA LUCIANA PEDRAZZINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1558/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente acquistava in data ***** un immobile sottoposto a vincolo storico artistico – e pertanto l’acquisto era sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione – chiedendo l’agevolazione prima casa per abitazioni non di lusso;
con atto dell'***** i contraenti attestavano il mancato esercizio della prelazione;
in data ***** venivano notificati i relativi avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle entrate contestava che l’acquisto potesse godere dell’agevolazione richiesta in quanto l’immobile aveva una superficie complessiva superiore ai 240 mq, soglia superata la quale si perde il diritto a tale agevolazione;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente rilevando la decadenza dell’Ufficio dalla potestà impositiva per il decorso del termine triennale;
la Commissione Tributaria Regionale rigettava il ricorso del contribuente rilevando la decadenza dell’Ufficio dalla potestà impositiva per il decorso del termine triennale e citando in tal senso Cass. n. 23060 del 2015;
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 10630 depositata in cancelleria il 16 aprile 2019 veniva disposta la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, e art. 27, commi 1 e 2, degli artt. 1360,2935 e 2946 c.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che il dies a quo del termine decadenziale per la notifica di un avviso di liquidazione per l’accertamento delle maggiori imposte in ipotesi di contestata insussistenza della fattispecie agevolativa “prima casa” di un contratto di compravendita soggetto a condizione sospensiva sia quello della registrazione dell’atto e non quello dell’avveramento della condizione, dovendosi pertanto andare di contrario avviso rispetto a Cass. n. 8054 del 2017 che si è pronunciata conformemente a quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale.
Il motivo è infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire, in tema di avviso di accertamento di maggior valore ai fini INVIM, a cui è applicabile la disciplina dell’imposta di registro, il termine di decadenza decorre sempre dalla data dell’avvenuta registrazione, perché è quello il momento a cominciare dal quale l’Amministrazione è resa edotta dell’esistenza dell’atto e della dichiarazione di valore operata dal contribuente. Ne consegue che, in caso di vendita d’immobile di particolare interesse storico, non opera alcun differimento del “dies a quo” di tale termine in ragione della condizione sospensiva legata al diritto di prelazione dello Stato, che attiene solo all’identificazione dell’acquirente ed e’, pertanto, irrilevante ai fini del presupposto impositivo (Cass. 12 maggio 2021, n. 12461; Cass. 29 marzo 2017, n. 8054; Cass. 11 novembre 2015, n. 23060): nella specie dunque, poiché il dies a quo decorreva dalla registrazione dell’atto sottoposto a condizione sospensiva (ossia il *****), il potere impositivo dell’Ufficio, esercitato il ***** e dunque oltre il termine triennale di decadenza, era ormai consumato.
Il ricorso va pertanto respinto; la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.800, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022