Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.79 del 04/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22677-2020 proposto da:

A.R., T.A., TA.AN., elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza Mazzini, n. 27, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO NICOLAIS, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO MANZARI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nizza, n. 59, presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO VINCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 880/2020 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 04/06/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Ta.An., A.R., e T.A., rispettivamente padre, madre e figlio, all’epoca dell’occorso incidente ancora minorenne, impugnano con unico motivo di ricorso per l’art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 880 del 04/06/2020, che ha confermato la sentenza di primo grado, del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta per le lesioni, asseritamente, subite in data *****, in *****, dal minore T.A. quale terzo trasportato su un ciclomotore, condotto da P.M., a causa della sbandata in curva compiuta dal motociclo.

La UnipolSai S.p.a. resiste con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

I ricorrenti hanno depositato memoria nella quale hanno insistito nella prospettazione di cui al ricorso.

L’unico motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed è incentrato sulla ricostruzione dei fatti e segnatamente sull’avere la Corte di merito affermato che il minore T.A. era alla guida del ciclomotore, mentre, viceversa, nella prospettazione dei ricorrenti, T.A. era terzo trasportato.

Il motivo, e con esso l’intero ricorso, è inammissibile. L’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito è interamente sovrapponibile, per coincidenza, con quello del Tribunale, né il ricorso, così come richiesto dall’oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26774 del 22/12/2016 (Rv. 643244 – 03), indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, e dimostra che esse sono tra loro diverse.

Deve, pertanto, applicarsi il disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il ricorso e’, pertanto, inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate in favore delle due controparti, come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472