Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.792 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1491-2020 proposto da:

YOTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO VALTIMORA;

– ricorrente –

contro

B.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CARROZZA, PIETRO CARROZZA, CARLO CARROZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2192/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 9/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1254/2018, in accoglimento dell’opposizione proposta da Yota S.r.l., revocò il d.i. n. *****, con cui B.G. aveva ingiunto alla predetta società il pagamento della somma di Euro 182.830,73, oltre interessi e spese, e condannò l’opposto alle spese di lite.

Avverso tale sentenza B.G. propose impugnazione, della quale Yota S.r.l., costituendosi, chiese il rigetto.

La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 2192/2019, pubblicata il 9 ottobre 2019, in accoglimento del gravame proposto e in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarò estinto il giudizio ed esecutivo il d.i. opposto e regolò tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Yota S.r.l., basato su quattro motivi.

B.G. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare la verifica della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso, già rilevata nella proposta del relatore.

1.1. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso (v. p. 1) che la sentenza impugnata in questa sede, pubblicata in data 9 ottobre 2019, è stata notificata il 22 ottobre 2019, ma ha depositato, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione.

Va pure rilevato che alla produzione di tale documentazione non ha provveduto la parte controricorrente (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il ricorso risulta notificato entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, essendo la notifica dello stesso stata effettuata il 23 dicembre 2019 (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., ord., 22/09/2015, n. 18645).

1.2. Si osserva che il mancato deposito, nei termini stabiliti dall’art. 369 c.p.c., a pena espressa di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso né il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass. 12/02/2020, n. 3466).

1.3. In particolare, va evidenziato che, con la sentenza del 2 maggio 2017, n. 10648, le Sezioni Unite hanno ribadito che l’art. 369 c.p.c., non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità, che l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, che l’improcedibilità non può, invece, essere evitata qualora il deposito avvenga oltre detto termine e che, al contrario, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 10/07/2013, n. 17066) e, pertanto, non risulta necessario il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, dovendo, in ogni caso, essere però depositata la copia autentica della sentenza impugnata.

1.4. Con la già richiamata pronuncia delle SS.UU. del 2 maggio 2017, n. 10648, questa Corte ha pure affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata – come specificato da Cass., ord., 15 settembre 2017, n. 21386 – alle sole limitate ipotesi, diverse da quella all’esame, in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.

2. Alla luce di quanto sopra evidenziato e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo, il ricorso va dichiarato improcedibile.

3. Si rileva che la memoria è stata depositata dalla parte controricorrente solo in data 17 settembre 2021, senza il rispetto, quindi, del termine di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, sicché la stessa è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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