LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1498-2020 proposto da:
C.D., n.q. di erede delle minori C.E. ed C.A., nonché n.q. di genitore esercente la responsabilità
genitoriale sulla minore Ci.Au., la quale agisce nella qualità di erede delle sorelle minori C.E. e C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO BONANNO;
– ricorrente –
contro
GENERTEL ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2073/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 761/2015, accolse in gran parte la domanda risarcitoria proposta nel 2012 da C.D., anche quale genitore esercente la potestà sulla minore Ci.Au., entrambi in proprio e nella qualità di eredi di C.E. e C.A., nonché da R.A., N.S., V.S.O., C.P.F., quali eredi e congiunti di C.E. e C.A., in relazione ai danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data *****, nel territorio di *****, nel quale avevano perso la vita C.E., C.A. e la madre di queste ultime, V.C., che, in quella circostanza, era alla guida dell’auto Renault Scenic di proprietà di suo marito e assicurata con Genertel S.p.a.
Avverso tale sentenza propose gravame la predetta società assicuratrice con riferimento a due delle poste riconosciute a C.D. anche quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Ci.Au..
Gli appellati si costituirono contestando l’impugnazione della Genertel S.p.a. e proposero, a loro volta, appello incidentale in relazione a voci di danno non riconosciute dal Tribunale.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 2073/2019, pubblicata il 23 ottobre 2019, in accoglimento del gravame proposto dall’appellante principale e in riforma dell’impugnata sentenza, rigettò la domanda avanzata da C.D. quale erede di C.E. e C.A. nonché quale genitore esercente la potestà (recte la responsabilità) sulla minore Ci.Au. erede delle sorelle C.E. e C.A., revocando la condanna di cui al punto 4 del dispositivo, confermò nel resto la sentenza appellata e regolò tra le parti le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.D., nelle predette qualità, basato su un unico articolato motivo e illustrato da memoria.
La Genertel S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ preliminare la verifica della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso, già rilevata nella proposta del relatore.
2. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso che la sentenza impugnata in questa sede, pubblicata in data 23 ottobre 2019, è stata notificata a mezzo pec il *****, ma ha depositato, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione nonché delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, conformi agli originali telematici.
Va pure rilevato che alla produzione di tale documentazione non ha provveduto la controparte, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il ricorso risulta notificato entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, essendo la notifica dello stesso stata effettuata il 7 gennaio 2020 (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., ord., 22/09/2015, n. 18645).
Solo con la memoria, depositata il *****, il ricorrente ha provveduto a tale deposito, ma siffatto adempimento è tardivo e non vale a sanare il vizio in parola, rilevabile d’ufficio e ormai verificatasi, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (v. da ultimo Cass., ord., 17/03/2021, n. 7502; e Cass., ord., 25/05/2021, n. 14360).
I riferimenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente in memoria non risultano pertinenti, riferendosi a fattispecie diverse da quella all’esame.
Per mera completezza si rappresenta che i principi sopra richiamati sono stati ribaditi da ultimo con l’ordinanza n. 15832/2021 emessa da questa stessa Sesta Sezione Civile, nella composizione di cui al paragrafo 46.2. delle vigenti tabelle di organizzazione di questa Corte, che ha escluso pure che la parte possa revocare o correggere con la memoria la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata.
3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va dichiarato improcedibile.
4. Non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti della società intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022