Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.796 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale di Roma nella causa iscritta al n. 2008/2021 RG e vertente tra:

H.A.;

– ricorrente –

e:

Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili Immigrazione e Asilo – Unità Dublino;

– resistente –

Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata in materia di immigrazione;

sentita la relazione in Camera di consiglio del Presidente Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere il ricorso proposto da H.A. avverso il provvedimento dell’Unità Dublino che aveva disposto il suo trasferimento fuori dei confini dell’Italia, ritenendo la Francia paese competente ad esaminare la sua domanda di asilo ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, e non sussistenti i motivi previsti dal Reg. Dublino, art. 17.1, per assumere la competenza da parte dell’Italia. Il Tribunale di Ancona ha richiamato le tre ordinanze gemelle della Corte di Cassazione (Cass. n. 18755 del 2019, Cass. n. 18756 del 2019, Cass. n. 18757 del 2019) che hanno ritenuto la competenza del Tribunale di Roma, in quanto sede giudiziaria in cui ricade la unica (per ora) sede nazionale della Unità Dublino, secondo il criterio generale di competenza dettato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1;

Il Tribunale di Roma, proponendo a sua volta ricorso per regolamento di competenza, ha ritenuto che nel caso in cui il ricorrente si trovi in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione ovvero sia trattenuto in un centro di permanenza per rimpatri la competenza a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Unità Dublino sia della sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro presso il quale è ospitato il ricorrente e non invece la sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ricade l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Il Tribunale di Roma ha invocato l’applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (ord. sez. VI-1 n. 311127/2019) contrastante con quello espresso dalle tre ordinanze richiamate dal Tribunale di Ancona.

RITENUTO

che:

Il ricorso deve essere accolto in conformità all’attuale orientamento di questa Corte (Corte di Cassazione, sez. VI-1 n. 31127 del 28.11.2019, sez. VI-2 n. 11873 del 12.6.2020, sez. VI-3 n. 23108 del 22.10.2020, sez VI-1 nn. 5092 e 5097 del 25.2.2021) che ha ritenuto di dover adottare una interpretazione costituzionalmente orientata del citato D.L. n. 13, art. 3, comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, alla luce della Carta costituzionale, art. 24, e in funzione dell’attuazione del diritto di difesa. Interpretazione che tiene conto della posizione svantaggiata del cittadino straniero che abbia proposto domanda di protezione internazionale e si trovi in una situazione di limitata o di nessuna libertà di circolazione nel nostro paese;

va pertanto data continuità a questo indirizzo interpretativo riaffermando che “in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonché dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., art. 47, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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