LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 730-2020 proposto da:
CONDOMINIO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI n. 7, presso lo studio dell’avvocato DOMITILLA AMBROSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA REINA;
– ricorrente –
contro
FINTRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. SIMONE ANDREA MANELLI, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
CONDOMINIO DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA n. 3, nello studio dell’avv. MICHELE LO RUSSO, rappresentato e difeso dall’avv. FERDINANDO PAGLIA;
A.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 27, nello studio dell’avv. CARLO SRUBEK TOMASSY, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO SCHILLIRO’;
– controricorrenti –
nonché contro D.A., rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZO BRUNETTI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro EMMEGI S.A.S. DI M.G. & C, e FALLIMENTO *****
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3930/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. Emmegi S.a.s. di M.G., proprietaria di un box sito all’interno del condominio ***** in *****, chiedeva al Tribunale ambrosiano la nomina di un ausiliario per accertare le cause delle infiltrazioni interessanti la sua proprietà. Nel contraddittorio con Fintre S.r.l., proprietaria del lastrico soprastante il box, e del condominio, veniva depositata una prima relazione peritale, con la quale l’ausiliario affermava l’impossibilità di esperire l’incarico senza eseguire interventi coinvolgenti anche parti di proprietà del vicino condominio di *****. Veniva quindi integrato il contraddittorio nei confronti di detto condominio, che a sua volta chiamava in giudizio ***** S.p.a., società che aveva eseguito alcune opera di ristrutturazione all’interno dell’edificio condominiale. La fase di accertamento tecnico preventivo si concludeva con l’affermazione della non adeguata tenuta del manto impermeabile esistente sui terrazzi di proprietà di Fintre S.r.l. e del condominio di *****.
La Emmegi S.a.s. evocava in giudizio tutte le parti già costituite nella fase ante causam, invocando la condanna di Fintre S.r.l., del condominio ***** e del condominio di *****, ciascuno per quanto di ragione, all’esecuzione delle opere occorrenti per eliminare il vizio riscontrato nel corso dell’A.T.P. ed al risarcimento del relativo danno. Nel giudizio intervenivano volontariamente D.A. ed A.M.A., proprietari di altri box interessati dal medesimo fenomeno infiltrativo, i quali rassegnavano conclusioni analoghe a quelle dell’attore.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 2849/2017, condannava Fintre S.r.l. al risarcimento del danno cagionato all’attore e al D., rigettando invece la domanda proposta dalla A.; condannava inoltre Fintre S.r.l., insieme al condominio *****, ad eliminare le infiltrazioni causative del danno; poneva, infine, a carico di Fintre S.r.l. le spese, incluse quelle della fase di A.T.P.
Interponeva appello avverso detta decisione Fintre S.r.l. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 3930/2019, emessa nella resistenza del condominio *****, di Emmegi S.a.s. e del D. – i quali ultimi spiegavano, a loro volta, appello incidentale nei soli confronti di Fintre S.r.l., in relazione al danno derivante dal mancato godimento delle loro porzioni immobiliari, che non era stato riconosciuto dal Tribunale -accoglieva tanto l’impugnazione principale che quelle incidentali, aumentando le somme dovute, a titolo di risarcimento, da Fintre S.r.l. ai soggetti danneggiati e condannando il condominio ***** a tenere indenne la predetta società, nei limiti della quota dei 2/3 di cui all’art. 1126 c.c. Condannava, inoltre, Fintre S.r.l. ed il condominio ***** ad eliminare le cause delle infiltrazioni dannose e regolava le spese del doppio grado di giudizio.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Condominio *****, affidandosi a cinque motivi.
Resistono con separati controricorsi Fintre S.r.l., A.M.A., il Condominio di ***** e D.A., il quale ultimo ha spiegato a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, rivolto nei soli confronti di Fintre S.r.l. Quest’ultima ha a sua volta resistito al ricorso incidentale del D. con apposito controricorso.
Emmegi S.a.s. di M.G. ed il Fallimento ***** S.r.l., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con atto notificato il 21.7.2021 il condominio ricorrente ha rinunciato al ricorso in Cassazione. Con atto notificato in pari data, Fintre S.r.l. ha preso atto della rinuncia, aderendovi.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente e la controricorrente Fintre S.r.l. hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per effetto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente Fintre S.r.l., il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto, relativamente al rapporto processuale intercorrente tra detti soggetti, senza alcuna statuizione sulle spese, avendo le parti espressamente convenuto, in atto di rinuncia, la loro compensazione.
Analoga statuizione di estinzione del presente giudizio di legittimità va assunta in relazione al rapporto processuale esistente tra il ricorrente e i soggetti rimasti intimati.
In relazione, invece, alle altre parti costituite nel presente giudizio di legittimità, devono essere liquidate le spese, a carico del Condominio *****, ricorrente, in favore dei controricorrenti A. e Condominio di *****.
Per quel che, infine, attiene al rapporto processuale tra il D. e Fintre S.r.l., va esaminato il ricorso incidentale proposto dal primo, al quale la società predetta ha resistito con apposito controricorso.
Con esso, il D. ha impugnato il capo della decisione di appello relativo alla quantificazione del danno riconosciuto in suo favore, sostenendo l’erroneità della quantificazione operata dal giudice di merito.
Con il proprio controricorso, notificato in resistenza a tale impugnazione incidentale, Fintre S.r.l. ha sollevato eccezione di inammissibilità della stessa, sostenendo che il D. avrebbe dovuto proporre ricorso autonomo avverso la decisione di secondo grado, che aveva parzialmente rigettato la sua domanda risarcitoria, e sarebbe decaduto dal diritto di proporre ricorso incidentale, non sussistendo alcuna relazione di conseguenzialità tra la stessa ed il ricorso principale proposto dal Condominio *****.
L’eccezione di inammissibilità, che va scrutinata prima dell’esame del merito dell’impugnazione incidentale, è infondata. Il Condominio ***** aveva impugnato la decisione della Corte di Appello, tra l’altro, anche in relazione alla statuizione concernente il riparto delle responsabilità nella causazione del danno lamentato, tra gli altri, anche dal D.. L’intero capo della decisione concernente l’accertamento del pregiudizio, quindi, è stato devoluto alla cognizione di questa Corte; e in esso rientra anche la determinazione del quantum spettante ad una delle parti danneggiate dall’unico evento dannoso dedotto in giudizio. Inoltre, in merito all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, va ribadito il principio secondo cui “L’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989, Rv. 464074; conformi, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6311 del 24/11/1988, Rv. 460653; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6311 del 24/11/1988, Rv. 460653; nonché Cass. Sez. U, Sentenza n. 2331 del 05/03/1991, Rv. 471158; Cass. Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10125 del 30/04/2009, Rv. 608143; Cass. Sez. U, Sentenza n. 18049 del 04/08/2010, Rv. 614123; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1879 del 25/01/2018, Rv. 647086). Poiché il ricorso principale è stato notificato dal Condominio ***** in data 19.12.2019 ed il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato notificato dal D. in data 28.1.2020, e dunque nel termine previsto dal combinato disposto dell’art. 370 c.p.c., comma 1 e art. 371 c.p.c., comma 1, l’impugnazione incidentale è tempestiva.
Nel merito, essa è fondata.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il D. aveva rassegnato le proprie conclusioni invocando il risarcimento del danno “… da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di Euro 3.000,00 o nella diversa – minore o maggiore, nei limiti del valore dichiarato – misura ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). A fronte di tale richiesta, la Corte di Appello ha determinato il danno partendo dalle conclusioni del C.T.U., che aveva indicato in Euro 170 mensili il valore locativo di ciascun box interessato dalle infiltrazioni di cui è causa, riducendo equitativamente detto importo ad Euro 100 mensili e riconoscendo quindi, a ciascuna parte danneggiata, la somma di Euro 1.200 annua dal 2007 in poi, per un totale di Euro 14.400. Ha tuttavia liquidato detto importo soltanto in favore di Emmegi S.a.s., e non anche del D., al quale ha riconosciuto il minor importo di Euro 3.000, sulla base dell’erroneo presupposto che quest’ultimo avesse proposto domanda risarcitoria nei soli limiti dell’importo predetto (cfr. pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata). Poiché invece, come risulta dalla stessa lettura della decisione di seconda istanza, il ricorrente incidentale aveva invocato il risarcimento anche nella somma diversa, maggiore o minore, risultante di giustizia, la limitazione della somma liquidata in suo favore a soli Euro 3.000 appare erronea e irragionevole, a fronte di un pregiudizio determinato, per ciascuna parte danneggiata, in complessivi Euro 14.400.
Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso incidentale. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, con riconoscimento, in favore del D., della somma di Euro 15.450, corrispondente a quella liquidata dalla Corte distrettuale in favore di Emmegi S.a.s.
Le spese del presente giudizio di legittimità, relativamente al rapporto processuale in esame, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità, relativamente al rapporto processuale corrente tra il ricorrente principale, Fintre S.r.l. e le parti intimate.
Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti A.M.A. e Condominio di *****, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuno di essi, in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Accoglie il ricorso incidentale proposto da D.A., cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, condanna Fintre S.r.l. al pagamento, in favore del ricorrente incidentale, della somma di Euro 15.450, in luogo di quella inferiore indicata nella sentenza impugnata, ferme tutte le altre statuizioni contenute in quest’ultima decisione.
Condanna Fintre S.r.l. al pagamento, in favore del ricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in sede di riconvocazione, il 20 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022