LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8830-2021 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI, 11, presso lo studio dell’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO VALENZA;
– ricorrente –
P.E.R.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1338/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
P.G. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi contro sentenza della Corte d’appello di Palermo, di rigetto dell’appello dal medesimo proposto contro sentenza del Tribunale della stessa città nella causa di divisione ereditaria derivante dalla morte di P.C. (causa promossa dalla coerede P.E.R.M.).
P.E.R.M. rimane intimata.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.
Con il primo morivo il ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di un testamento, del quale si doveva tenere conto nell’adozione dei criteri di divisione.
Il motivo è inammissibile. In primo luogo, perché allude a una questione di cui non c’e’ alcun cenno nella sentenza impugnata, nella quale non è indicata la proposizione di un motivo inteso a censurare la mancata considerazione del documento (Cass. n. 20694/2018). Si deve aggiungere che il documento inerisce a una domanda (quella di devoluzione in base a testamento), dichiarata inammissibile dal tribunale con sentenza non definitiva, che non è stata impugnata.
E’ del pari inammissibile il secondo motivo, con il quale si censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda, proposta dall’attuale ricorrente, di riconoscimento di miglioramenti apportati ai beni ereditari. Invero, la censura, da un lato, si dirige contro l’operato del consulente tecnico, che non avrebbe tenuto conto delle indicazioni sugli interventi realizzati, dall’altro, allude genericamente ad argomentazioni difensive operate in appello sulla scorta della consulenza di parte, che naturalmente non possono essere riguardate quale “fatto decisivo” la cui mancata considerazione sia suscettibile di censura in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 22397/2019; n. 26305/2018).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022