LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9221/2020 proposto da:
D.N.F., B.J.C., quali genitori dei minori B.A., B.G., B.M., Bi.Ma., Bi.Mi., elettivamente domiciliati in Roma, in via Cassia n. 929, presso lo studio dell’avvocato Rustico Antonella, che li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.T.M.G., nella qualità di curatrice speciale dei minori B.A., B.G., B.M., Bi.Ma., Bi.Mi., elettivamente domiciliata in Roma, Via Umberto Lusena n. 4, presso lo studio dell’avvocato Attenni Celeste, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
Asl Roma *****, Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale – U.O.
*****, Municipio Roma *****, Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Servizi Sociali di Roma Capitale, Sindaco di Roma, quale Tutore Provvisorio dei Minori Roma Capitale;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2021 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
Con provvedimento provvisorio ed urgente del 14.6.18, il Tribunale per i minorenni di Roma sospese la responsabilità genitoriale di B.J.C. e D.N.F. in ordine ai cinque figli minori, nominando il tutore nella persona del Sindaco di Roma, disponendo il collocamento degli stessi in casa-famiglia, conferendo ai Servizi sociali l’incarico di valutare l’opportunità d’inserimento dei minori stessi in strutture diverse secondo l’età, e al tutore di regolamentare gli incontri tra genitori e figli, nominando all’uopo un curatore speciale. Al riguardo, il Tribunale osservò che: i genitori non avevano rispettato le prescrizioni emesse con il decreto del 19.6.18 in relazione alle criticità del minore A. il quale non veniva seguito con regolarità nel percorso riabilitativo per le problematiche di linguaggio, avendo maturato numerose assenze scolastiche e significative carenze nello svolgimento dei compiti scolastici, ed era trascurato nell’igiene; pertanto, fu disposto l’affidamento del minore ai Servizi sociali, fissando il servizio di assistenza educativa domiciliare ed ammonendo i genitori a collaborare; la madre del minore aveva ostacolato il percorso educativo del minore il quale aveva anche manifestato crisi di aggressività verso i compagni di scuola per poi abbandonare gli studi; presso l’abitazione di residenza erano state riscontrate pessime condizioni igieniche.
I genitori proposero reclamo, contestando la veridicità dei fatti posti a fondamento del provvedimento, rappresentando che, invece, i figli erano stati ben accuditi.
Con decreto del 13.1.2020, la Corte d’appello ha rigettato il reclamo, osservando che: il decreto impugnato era intervenuto a seguito di un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni a tutela del minore A., per la riscontrata inadeguatezza del contesto familiare a tutela di tutti i fratelli; con relazione del ***** i Servizi sociali avevano segnalato anche la situazione di disagio sociosanitario del minore A. per le trascuratezze dei genitori i quali avevano interrotto il percorso attivato presso l’ospedale pediatrico per il disturbo alimentare e la grave obesità del minore, nonché i contatti con gli stessi Servizi sociali, rifiutando anche il servizio domiciliare; a seguito dell’impugnato provvedimento di sospensione delle responsabilità genitoriali, A. veniva ascoltato dal giudice onorario del Tribunale, in un colloquio interrotto per le difficoltà evidenziate dal minore e la sua sofferenza a restare in aula. Inoltre, con le relazioni dei suddetti Servizi del ***** si rappresentava che: la madre dei minori, rassicurando sull’avvenuta risoluzione delle problematiche dei figli, aveva impedito una visita domiciliare per frapposte difficoltà di lavoro; i referenti scolastici degli istituti frequentati dai minori A. e M. riferivano di una persistente situazione di disagio del minore, fatto minimizzato dalla madre; la polizia locale aveva effettuato un sopralluogo presso l’abitazione dei genitori, riscontrando una grave situazione di carenza igienica; solo per effetto di tali verifiche, i genitori si erano presentati ai Servizi sociali, unitamente ai figli, raccontando di essersi sistemati presso un camping a causa della temporanea inagibilità dell’alloggio; era altresì accertato che anche altri figli della coppia avevano accusato molti giorni di assenza scolastica o un’assenza totale; la situazione di grave disagio posta a fondamento del decreto del Tribunale aveva avuto conferma nell’istruttoria ulteriore dalla quale era emerso che solo dopo il provvedimento impugnato la coppia aveva manifestato segnali di cambiamento di condotta (la D.N. aveva chiesto di essere inserita nella struttura di accoglienza insieme ai figli, mentre il minore A. aveva ripreso le sedute terapeutiche).
Pertanto, la Corte di appello, sezione per i minori, ha rilevato che, in tale situazione, il provvedimento impugnato era da confermare in ragione dell’indifferibile urgenza di proseguire i percorsi intrapresi a tutela dei minori.
B. e D.N. ricorrono in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la curatrice speciale dei minori. Non si sono costituite le altre parti intimate.
RITENUTO
CHE:
Il primo motivo deduce la nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 116 c.p.c., comma 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la Corte d’appello pronunciato limitandosi a recepire la relazione depositata il ***** da parte della cooperativa *****, e in parte quella del *****, senza considerare i motivi del reclamo e la documentazione a sostegno. In particolare, i ricorrenti lamentano che: il Tribunale per i minorenni li aveva convocati e ascoltati una sola volta in un anno e mezzo, ed una sola volta il minore A., sentendo invece più volte, in udienze a porte chiuse, l’assistente sociale e senza disporre c.t.u., peraltro omettendo anche di comunicare loro l’estensione del procedimento agli altri quattro figli; anche la Corte d’appello aveva omesso l’audizione dei genitori, dei figli (tre dei quali di anni *****) e del padre della D.N. il quale aveva più volte manifestato la propria disponibilità ad accogliere e sostenere il nucleo familiare.
Il secondo motivo deduce omessa valutazione di fatto storico decisivo, per non aver la Corte territoriale vagliato elementi indiziari rilevanti, quali i documenti che comprovavano la non veridicità delle numerose assenze scolastiche del minore A. il quale aveva, invece superato l’esame di licenza media, frequentando l’istituto superiore tecnico-industriale e vari corsi professionali. Inoltre, i ricorrenti lamentano la non veridicità dei fatti posti a sostegno del provvedimento impugnato circa la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dal Tribunale, la mancata effettuazione delle visite domiciliari (adducendo varie giustificazioni), il trasferimento della famiglia presso il nonno materno e l’inidoneità della casa familiare.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso di pronunciare sul motivo di reclamo afferente alla ricusazione dell’assistente sociale incaricato e all’assoluta incompetenza dei Servizi sociali a svolgere i compiti ad essi conferiti, desumibile dai ritardi degli accertamenti disposti e dalla superficialità ed omissioni nello svolgimento dell’incarico.
Il primo motivo va accolto. Tale doglianza investe la questione del corretto svolgimento dell’adempimento relativo all’audizione dei quattro minori, infra e ultraquattordicenni, e dell’autorità che vi ha provveduto. Al riguardo, occorre rilevare che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio (Cass., n. 12957/18; n. 1474/21; n. 23804/21).
Infatti, dagli atti si evince che l’unico minore ascoltato è il maggiore d’età; gli altri non risultano che siano stati sentiti dal giudice, né la Corte d’appello ha esplicitato le ragioni di tale omissione. Nelle relazioni richiamate si fa riferimento ad incontri con i minori, ma in maniera generica, tale che non appare chiaro se vi sia stata un’effettiva audizione e le modalità dell’ascolto.
Gli altri due motivi, per la loro connessione al contenuto del motivo esaminato, devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento del primo.
Pertanto, tale vizio del procedimento ne infirma la validità, comportando la nullità del provvedimento della Corte territoriale.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022