Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.837 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5959-2020 proposto da:

A.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PRESSO LA PREFETTURA DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– resistente con mandato –

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da A.S., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Il richiedente aveva allegato di essere fuggito dalla Nigeria per timore di essere ucciso dai membri del Consiglio del suo villaggio a causa della vendita di un terreno di proprietà del padre.

3. La Corte d’appello ha giudicato non credibile, conformemente al Tribunale, il racconto del ricorrente perché generico e privo di documentazione a supporto. Ha negato lo status di rifugiato ed anche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che una condizione di violenza indiscriminata, legata alla presenza del gruppo terroristico denominato Boko Haram, sussistesse unicamente nel nord del paese e non interessasse la zona di provenienza del richiedente, Edo State nel sud della Nigeria. Ha parimenti negato la protezione umanitaria in ragione della non credibilità del richiedente e per l’assenza di specifiche ragioni umanitarie.

4. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

6. Con l’unico motivo è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché erronea interpretazione di legge.

7. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto formulato in modo assolutamente generico e del tutto avulso dalla motivazione adottata dalla Corte territoriale.

8. In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (v. Cass. S.U. n. 23745 del 2020; Cass. n. 4905 del 2020; n. 16700 del 2020; n. 5001 del 2018).

9. Il ricorso in esame, in quanto non risponde ai requisiti appena richiamati, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi spazio neanche per ravvisare il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, atteso che la sentenza impugnata reca una motivazione ampiamente rispondente al minimo costituzionale, come delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, e neppure il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo specificamente dedotto l’omesso esame di un fatto storico deciso per il giudizio.

10. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.

11. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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