LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11077-2021 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SOCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GIANNONE;
– ricorrente –
contro
N.P., CA.AN.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 369/2020 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Campobasso, in sede di rinvio, ha accolto la domanda di riduzione di una donazione per lesione di legittima, originariamente proposta da N.L. e poi proseguita dall’erede C.G. (domanda proposta in relazione alla successione di N.G., il quale aveva donato un terreno al figlio N.P., fratello dell’attrice, e al coniuge di lui Ca.An.).
Per la cassazione della sentenza C.G. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello, pur dichiarando di operare la riduzione in natura, ha poi omesso di identificare la parte del fondo da attribuire all’attore ai fini della reintegrazione della quota di riserva.
N.P. e Ca.An. restano intimati.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Il ricorso è fondato. La Corte d’appello ha ritenuto che la riduzione della donazione dovesse farsi in natura, mediante distacco di una porzione del terreno donato di valore pari alla lesione di legittima; quindi, poiché il consulente tecnico, nella identificazione della porzione materiale da distaccare, aveva considerato un valore maggiore di quello effettivo, ha operato una riduzione proporzionale della superficie indicata dallo stesso consulente tecnico. Ma è chiaro la riduzione non poteva farsi in astratto, con operazione puramente aritmetica, ma occorreva che la pronuncia, anche tramite rinvio, identificasse materialmente la porzione oggetto del distacco, destinata a diventare, per effetto della riduzione, di proprietà del legittimario. E’ vero che la stessa Corte d’appello rinvia a un successivo frazionamento; me è chiaro che un simile rinvio suppone una operazione di carattere squisitamente materiale, da farsi in relazione a una porzione già esattamente identificata con la sentenza; al contrario, il frazionamento, nella specie, finisce per assumere un improponibile carattere integrativo della pronuncia, in assenza del quale non è consentita l’identificazione della porzione oggetto della riduzione in natura.
La sentenza, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, la quale provvederà a identificare la porzione oggetto del distacco e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022