Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.847 del 12/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 842-2021 proposto da:

F.S., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stato proposto ricorso per cassazione contro provvedimento che, in sede di opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ha confermato il diniego dell’ammissione al gratuito patrocinio, disposto dal giudice competente per il giudizio (in tema di riconoscimento della protezione internazionale), al quale l’istanza era stata riproposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 3, dopo il rigetto da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati. L’istanza è stata rigettata dal giudice per manifesta infondatezza della pretesa.

Il ricorso è proposto sulla base di due motivi, con i quali, sotto diverso profilo (violazione di legge il primo motivo, omesso esame di fatto decisivo il secondo), si censura la decisione, perché il Tribunale avrebbe confermato il diniego di ammissione al gratuito patrocinio in carenza del presupposto legale della colpa grave, che è stata fatta coincidere con la infondatezza della pretesa. A questo riguardo si doveva invece tenere conto degli sforzi compiuti dal ricorrente per dare corpo all’istanza di protezione internazionale.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai fini della eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

La decisione impugnata non ha confermato il diniego in conseguenza del mero rigetto della istanza di protezione internazionale, ma perché ha riscontrato la sussistenza della colpa grave per avere l’istante proposto una domanda palesemente infondata. In questo senso la decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 27203/2020; n. 20002/3020). Il Tribunale, inoltre, ha adeguatamente argomentato circa le ragioni del proprio convincimento.

Consegue che il ricorrente non denuncia né una violazione di legge, né un omesso esame di un fatto, ma si duole della valutazione per sé stessa, non essendo ravvisabili a suo dire gli estremi della colpa grave. La censura si dirige pertanto contro un apprezzamento rimesso al giudice di merito, che non è censurabile come tale in cassazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472