LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5968-2020 proposto da:
S.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PRESSO LA PREFETTURA DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1891/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/11/2019 R.G.N. 1505/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da S.E., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
2. Il richiedente aveva allegato di essere fuggito dal suo paese nel gennaio 2014 in quanto il padre, originariamente vicino al partito del presidente J., era divenuto sostenitore del partito d’opposizione *****; a causa di ciò, in una notte nel 2012, alcune persone si erano recate a casa del padre, lo avevano rapito e poi ucciso. Il ricorrente aveva aggiunto di temere gli abitanti del villaggio che già avevano adoperato la magia contro di lui e gli avevano cagionato una ferita.
3. La Corte d’appello ha giudicato non credibile, conformemente al Tribunale, il racconto del ricorrente evidenziando i numerosi profili di non plausibilità. Ha quindi negato lo status di rifugiato ed anche i presupposti per la il riconoscimento della protezione sussidiaria ritenendo, in base ai dati desunti dalle fonti riportate, che in Gambia, finita la dittatura, vige da qualche anno un ordine democratico e che il paese è considerato prevalentemente sicuro. Ha parimenti negato la protezione umanitaria giudicando insufficiente il percorso di integrazione compiuto dal richiedente che ha allegato di aver appreso la lingua italiana e di svolgere attività lavorativa come tirocinante, a tempo determinato (fino al 13.8.19), per un corrispettivo mensile di Euro 300,00 (risultante dalla documentazione prodotta), neanche sufficiente a far fronte al canone di locazione pari ad Euro 310,00 mensili.
4. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (il secondo erroneamente numerato come terzo).
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
6. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), o comunque omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura attiene alla violazione del principio dell’onere di prova attenuato in relazione alla complessità della società africana e alla mancata valutazione di credibilità del ricorrente, nonché alla violazione dell’obbligo di consultazione di fonti aggiornate e attendibili.
7. Il terzo (rectius, il secondo) motivo di ricorso è così rubricato: omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura attiene alla mancata valutazione circa la condizione di vulnerabilità.
8. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto formulati in modo assolutamente generico e del tutto avulso dalla motivazione adottata dalla Corte territoriale.
9. In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (v. Cass. S.U. n. 23745 del 2020; Cass. n. 4905 del 2020; n. 16700 del 2020; n. 5001 del 2018).
10. Il ricorso in esame, in quanto non risponde ai requisiti appena richiamati, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi spazio neanche per ravvisare il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, atteso che la sentenza impugnata reca una motivazione ampiamente rispondente al minimo costituzionale, come delineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, e neppure il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo specificamente dedotto l’omesso esame di un fatto storico deciso per il giudizio.
11. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
12. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022