LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8592-2020 proposto da:
K.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CAMPRINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2523/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 662/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
che:
1. La Corte di appello di Bologna con sentenza n. 2523/2019, ha respinto il ricorso proposto da K.M., cittadino nato in ***** e proveniente dal Ghana, avverso il provvedimento con il quale il locale Tribunale ha respinto il ricorso del richiedente avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rigetto della sua domanda volta in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che il racconto del richiedente – fuggito dal proprio Paese perché minacciato dalla famiglia della moglie a causa della diversa religione (cristiana invece che musulmana) oltre che sospettato di omosessualità – non è credibile in quanto vago, poco circostanziato e anche contraddittorio; inoltre, la prospettazione del richiedente è repentinamente mutata in sede di Commissione territoriale poi in sede giudiziaria;
3. il ricorso chiede la cassazione della suddetta sentenza per due motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c), avendo, la Corte territoriale, trascurato la disamina delle condizioni del paese di provenienza del richiedente;
2. con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla protezione umanitaria, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare gli elementi di vulnerabilità (quale persona non abbiente, priva pertanto, nel proprio paese, di tutela da parte delle forze dell’ordine) e l’effettivo grado di integrazione sociale;
3. il ricorso è fondato;
3.1. in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (cfr. da ultimo Cass. n. 22951 del 2021; Cass. n. 262 del 2021);
4. con particolare riguardo, poi, alle inclinazioni sessuali, questa Corte ha recentemente affermato che la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiari di essere omosessuale, non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo principali profili in cui si realizza l’esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell’ambito di un contesto sociale che discrimini l’omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell’omosessualità (Cass. n. 24397 del 2021);
5. ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, inoltre, il giudice del merito è tenuto ad approfondire e circostanziare, in forza di un’iniziativa istruttoria ufficiosa, gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione in cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di accertare (attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona, per come rappresentate, nel loro aspetto critico, dallo stesso ricorrente; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale o culturale (da ultimo, Cass. n. 20218 del 2021);
6. in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022