Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.85 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10171/2020 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Platani n. 205, presso lo studio dell’avvocato D’Ortenzio Veronica, rappresentata e difesa dagli avvocati Vicini Carla, e Gatto Germano, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. U.L., quale curatrice speciale del minore P.D.A.M., con nomina del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, elettivamente domic. in Roma, in via Antonio Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato Arezzini Giuliano, rappresentata e difesa da sé medesima;

– controricorrente –

contro

P.M., Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di L’aquila, Sindaco di Monteriggioni;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, del 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

C.C. impugnò il decreto pronunciato il ***** con il quale il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, non definitivamente pronunciando, sulla base di c.t.u., l’aveva sospesa dalla responsabilità genitoriale sul figlio P.D.A.M., nato nel ***** da una relazione extraconiugale con P.M., disponendo che entrambi i genitori si sottoponessero ad un percorso pscicoterapeutico. In precedenza, con decreto dell’11.4.19, il Tribunale, su richiesta del c.t.u., aveva affidato il minore ai Servizi sociali di *****, collocandolo presso gli zii paterni.

Dall’interruzione della relazione tra i due genitori del minore, nel *****, si erano susseguiti vari interventi dello stesso Tribunale che, con un primo decreto del *****, dichiarò entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale sul rilievo che essi avessero anteposto i propri rancori al benessere del figlio, affidando quest’ultimo ai Servizi sociali di ***** e poi collocandolo presso una casa-famiglia.

La Corte d’appello accolse il reclamo dei genitori avverso quest’ultimo provvedimento, reintegrandoli nella responsabilità genitoriale, disponendo l’affido condiviso, con collocazione del minore in via prevalente presso la madre, e prescrivendo agli stessi genitori di sottoporsi ad interventi psicoterapeutici individuali e ad un percorso terapeutico di coppia; di seguito, la sola C. si era sottoposta ad un percorso pscicoterapeutico, per cui il Tribunale per i minorenni, nel *****, dichiarò di nuovo la decadenza del P. dalla responsabilità genitoriale, provvedimento confermato in appello.

Con decreto del 4.2.2020 la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del 2019 osservando che: il provvedimento impugnato presentava natura esplicitamente non definitiva- tanto che con esso il Tribunale per i minorenni aveva invitato i genitori a sottoporsi al suddetto percorso, delegando uno dei suoi componenti a sentire la C.- ed aveva carattere d’urgenza, trattandosi dunque di decreto incidentale fondato su ragioni provvisorie, destinato ad essere assorbito dalla decisione definitiva.

C.C. ricorre in cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso la curatrice speciale del minore. Non si sono costituite le altre parti intimate.

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.c., artt. 737 e 739 c.p.c., avendo la Corte d’appello erroneamente qualificato il decreto del Tribunale come provvisorio ed urgente escludendone la reclamabilità ex art. 739 c.p.c., in quanto tale provvedimento aveva, invece, carattere stabile e decisorio.

Il motivo è fondato. La ricorrente si duole del provvedimento d’inammissibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni che l’aveva sospesa dalla responsabilità genitoriale sul figlio. Si controverte dunque dell’ammissibilità del suddetto reclamo con riguardo a provvedimenti, definiti provvisori ed urgenti, limitativi della potestà genitoriale. Il thema decidendum consiste nello stabilire se sia effettivamente d’ostacolo all’impugnabilità dei provvedimenti de potestate, innanzi alla Corte d’appello, sezione per i minorenni, l’asserita natura provvisoria.

La questione, nella sua connotazione ontologica e dommatica, non differisce da quella afferente alla diversa, ma in questa sede analoga, discussione circa la ricorribilità in cassazione dei suddetti provvedimenti de potestate.

Invero, secondo l’orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, in materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330,333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato “in via non definitiva”, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale (Cass., n. 1668/20; principio affermato in un giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva sospeso il padre dall’esercizio della responsabilità genitoriale e demandato al Servizio sociale di individuare i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio, nonché di procedere, insieme ad un centro specializzato, alla valutazione del minore e del contesto familiare).

Giova rilevare che tale orientamento è emerso a partire dalla sentenza n. 1746 del 2013, a seguito della riforma apportata dalla L. n. 154 del 2013 per effetto della quale la struttura dei procedimenti de potestate, rimasta non contenziosa, è stata modificata nella sua sostanza, specie in ordine al pieno rispetto delle regole del contraddittorio. Al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite, n. 32359 del 2018 ha del tutto avallato il mutamento giurisprudenziale indicato, evidenziando altresì che il carattere della stabilità riconosciuto ai provvedimenti in questione, cui non è più di ostacolo la struttura del processo, non può non valere per i casi in cui i provvedimenti limitativi o ablatori della responsabilità genitoriale siano emessi dal Tribunale per i minorenni e si discuta, come nella fattispecie, dell’impugnabilità dei decreti emessi dalla Corte d’appello, sezione per i minorenni, a seguito di reclamo in quanto, diversamente opinando, si creerebbe una disparità di trattamento tra situazioni identiche che non sarebbe giustificata in ragione della speciale competenza attribuita a tale organo giurisdizionale. Secondo i principi dettati dalle SU, dunque, decorsi i termini del reclamo, o quando esso sia rigettato, il decreto de potestate acquisisce (ex art. 741 c.p.c.) un’efficacia che assume valenza decisoria in ordine alla situazione sostanziale esaminata, il che comporta, sul piano processuale, la possibilità di esperire il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., comma 7, in mancanza di strumenti alternativi di controllo dello stesso provvedimento.

Ora, nel caso concreto, la Corte territoriale ha definito il provvedimento impugnato di natura provvisoria, destinato ad essere assorbito dalla decisione definitiva, deducendone che esso sarebbe privo di decisorietà e pertanto non reclamabile, in quanto statuizione definitoria di una controversia in materia di diritti soggettivi o di status.

Tale pronuncia non è condivisibile, confliggendo chiaramente con i principi affermati dalle SU e dalla successiva citata giurisprudenza di legittimità che, sebbene riferiti alla tematica della ricorribilità in cassazione, non possono non dispiegare la propria efficacia su una questione analoga la cui disamina ha condotto alla contestata esclusione della reclamabilità del provvedimento de potestate adottato dal Tribunale. Invero, quest’ultimo, incidendo su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, in procedimento caratterizzato dalla piena osservanza delle regole del contraddittorio, non può essere qualificato come privo di decisorietà, quantunque fosse destinato ad essere assorbito dalla decisione definitiva, come affermato dal giudice di primo grado. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, al fine di escludere la reclamabilità del decreto del Tribunale non può attribuirsi valenza dirimente al fatto che il provvedimento reclamato abbia natura “esplicitamente provvisoria”, destinato cioè ad essere assorbito dalla decisione definitiva, in quanto ciò che rileva è il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato e la sua attitudine ad incidere su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale. Al riguardo, il collegio ritiene di condividere l’orientamento di questa Corte – in difformità dalla soluzione adottata da Cass., n. 10291/14 sulla non reclamabilità dei provvedimenti de potestate del Tribunale, definiti provvisori ed urgenti- secondo il quale i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 42 al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è “parte” (Cass., n. 23633/16; n. 19780/18). In particolare, tale orientamento assume significativamente che la possibilità di revoca o modifica, ex art. 742 c.p.c., deve intendersi limitata ai soli vizi di merito o di legittimità sopravvenuti, con esclusione di una nuova valutazione di circostanze o fatti preesistenti. Ne’ va sottaciuto il fatto – ben evidenziato peraltro nella sentenza n. 23633/16 – che il provvedimento impugnato contiene un riferimento ad un, non meglio indicato, provvedimento conclusivo del procedimento promosso innanzi al giudice di prima istanza, “avallando in tal modo una prassi diffusa innanzi ai Tribunale dei minorenni di trattare i procedimenti de potestate senza soluzione di continuità e, di fatto, fino al conseguimento della maggiore età dei minori”, con conseguente possibile preclusione di un’adeguata tutela dei minori coinvolti, nell’ottica, sopra descritta, del mutato quadro normativo e giurisprudenziale.

Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d’appello, sezione per i minorenni, di L’Aquila, anche per le spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il motivo, cassa il decreto impugnato, e rinvia alla Corte d’appello, sezione dei minorenni, di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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