LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6034-2020 proposto da:
I.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA
– U.T.G. DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1923/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 8/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da I.I., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
2. Il richiedente aveva allegato di essere fuggito dalla Nigeria a causa di condotte persecutorie nei suoi confronti per motivi religiosi.
3. La Corte d’appello ha giudicato non credibile, conformemente al Tribunale, il racconto del ricorrente; ha negato lo status di rifugiato ed anche i presupposti per la il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che una condizione di violenza indiscriminata, legata alla presenza del gruppo terroristico denominato *****, sussistesse unicamente nel nord del paese e non interessasse la zona di provenienza del richiedente, nel sud della Nigeria. Ha parimenti negato la protezione umanitaria in ragione della non credibilità del richiedente e per il rilievo che la religione cristiana è professata dalla maggior parte degli abitanti dell’area di provenienza del medesimo.
4. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
6. In via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore, apposta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, in quanto priva di specifico riferimento al provvedimento impugnato data la generica indicazione della delega a rappresentare ed assistere il ricorrente nel giudizio relativo al “ricorso alla Suprema Corte Cassazione”, senza altro elemento identificativo.
7. Alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposta in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173).
8. La mancata riferibilità della procura alla controversia in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese.
9. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Tuttavia, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, stante l’accertato difetto di procura speciale, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (v. Cass. 9.12.2019 n. 32008; Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022