Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.851 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18292-2020 proposto da:

D.F.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI VERDE e LUIGI RICCIARDELLI;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO, 10, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GRAZIOSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANMARCO MIELE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1615/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti D.F.V. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha respinto la domanda della medesima intesa a percepire, in relazione all’esproprio di fondi di sua proprietà ad opera dell’ANAS, il maggior ristoro previsto in caso di espropriazione parziale ai sensi del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, art. 33, sull’assunto che nella specie faceva difetto sia la condizione dell’unitaria destinazione dei fondi interessati dalla procedura che il pregiudizio inferto alla parte residua del fondo e ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso, illustrato pure con memoria, cui replica l’intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo del ricorso, merce’ il quale la D.F. lamenta la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, poiché la norma rettamente interpretata lascia intendere che nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario vi sia un decremento di valore della parte residua, onde errata sarebbe perciò l’impugnata statuizione, è inammissibile poiché è ben vero che nel giudizio del legislatore l’ablazione di una porzione di un fondo può effettivamente pregiudicare il godimento della residua parte residua di esso non interessata dalla procedura, ma nell’interpretazione di questa Corte la norma si rende applicabile se, come essa prevede, sia provata l’originaria destinazione unitaria del fondo, vale a dire l’esistenza di un vincolo strumentale ed obiettivo tale da conferire all’intero immobile unità economica e funzionale, suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte (Cass., Sez. I, 3/07/2013, n. 16616), nonché il pregiudizio sofferto dalla residua porzione di fondo per effetto dal distacco (Cass., Sez. I, 5/09/2008, n. 22409), circostanze, queste, – motivatamente escluse dalla decisione impugnato – che integrano un accertamento di fatto rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e per questo non sindacabile in questa sede sotto lo specifico profilo oggetto di deduzione (Cass., Sez. I, 6/06/2003, n. 9096).

3. Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

4. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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