Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.852 del 12/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8597-2020 proposto da:

Z.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUENDALINA GARAU;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 381/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 16.1.2020, la Corte di appello di Cagliari rigettava il ricorso di Z.A., cittadino bengalese, avverso il decreto con il quale il locale Tribunale ha respinto il ricorso del richiedente avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rigetto della sua domanda volta in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. la Corte territoriale riteneva la scarsa credibilità del racconto del richiedente (minacce da parte dei membri dell'*****), siccome contraddittorio, generico e intimamente contraddittorio;

3. la Corte territoriale escludeva pertanto i requisiti per la concessione delle misure di protezione internazionale richieste, anche tenuto conto dell’inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata causata da conflitto armato, risultante dalle COI acquisite; neppure ricorrendo condizioni di vulnerabilità del richiedente, né una sua integrazione sociale in Italia, tale da meritargli la protezione umanitaria, nonostante l’attività lavorativa prestata;

4. il richiedente ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;

5. il ricorrente chiedeva, con atto depositato il 27.10.2021, la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. la suddetta istanza deve essere letta quale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa personalmente dallo straniero nonché congiuntamente dal difensore munito di mandato speciale, inidonea a provocare la cessazione della materia del contendere (che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso), invece da equiparare alla rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dalla Disp., comma 3, detta dichiarazione, pur non atta all’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma fino alla decisione della causa (Cass. 12 novembre 2020, n. 25625);

2. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva;

3. neppure sussiste, comunque non trattandosi di pronuncia di inammissibilità “ordinaria”, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472