Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.854 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18256-2020 proposto da:

SOTECO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE, 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SOTTILE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SPALLIERI e PASQUALE ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CATANZARO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SAVERIO MOLICA e SANTA DURANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2215/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti SOTECO s.p.a. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, respingendone il gravame, ha confermato il rigetto della domanda della medesima intesa a conseguire pagamento per i servizi di manutenzione e gestione di un impianto di depurazione che l’ingiunto Comune di Catanzaro aveva rifiutato in quanto l’istante non aveva proceduto al totale smaltimento dei fanghi presenti nei letti di essiccazione e ne chiede la cassazione sulla base di tre motivi di ricorso illustrati pure con memoria, ai quali resiste l’intimato con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, merce’ il quale la ricorrente deduce un vizio di ultrapetizione in capo alla sentenza impugnata, poiché questa, confermando il rigetto della domanda in primo grado, avrebbe accolto una domanda non proposta dal Comune che non aveva chiesto la riduzione del corrispettivo dovuto per il prestato servizio ovvero il ristoro di un danno patito, è inammissibile poiché il vizio in questione – ove effettivamente sussistente e non riconducibile alla normale relazione che si innesta tra domanda di adempimento ed eccezione di inadempimento – investe la sentenza di primo grado, che la sentenza d’appello si è limitata a confermare, ed è noto – fermo più in generale che il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non possa essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di appello (Cass., Sez. U, 4/12/2001, n. 15277) – che “con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello possono essere denunciati soltanto vizi che attengano a tale decisione e non anche vizi che si riferiscano alla sentenza di primo grado (Cass., Sez. III, 23/05/2005, n. 10875; Cass., Sez. IV, 22/01/2004, n. 1128; Cass., Sez. III, 28/06/2001, n. 8852).

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura, merce’ i quali la ricorrente si duole che la Corte d’Appello avrebbe violato le regole in tema di valutazione delle prove di ripartizione del relativo onere (secondo motivo) ed avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo, non avendo tenuto conto che essa ricorrente aveva dato prova dello smaltimento dei fanghi effettivamente presenti nei letti di essiccazione (terzo motivo), sono inammissibili essendo intesi a rivalutare i profili meritali della vicenda e l’apprezzamento di essi condotto dal decidente del grado, del conclusivo avviso, qui non rimeditabile, che essendo la SOTECO contrattualmente tenuta allo smaltimento dei fanghi, all’atto della riconsegna dell’impianto quattro dei letti di essiccazione “si presentavano pieni e non svuotati e di tanto era stata fatta in quella sede contestazione all’appaltatore”.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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