LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8607-2020 proposto da:
S.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA MALLEI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 10/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/01/2020 R.G.N. 366/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
che:
1. La Corte di appello di Cagliari con sentenza n. 10/2020, ha respinto il ricorso proposto da S.K., cittadino della Guinea, avverso il provvedimento con il quale il locale Tribunale aveva respinto il ricorso del richiedente avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rigetto della sua domanda volta in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che il richiedente – lasciato il proprio Paese essendo orfano di entrambi i genitori e non avendo più legami familiari – ha chiesto il riconoscimento della protezione umanitaria, ma gli elementi di integrazione nel territorio italiano (licenza di scuola media, rapporto di lavoro subordinato dal 2018 per 5 ore a settimana) non sono sufficienti per integrare la valutazione comparativa richiesta dalle norme vigenti, mancando la descrizione di un profilo di vulnerabilità del richiedente;
3. il ricorso di S.K. chiede la cassazione della suddetta sentenza per un motivo, illustrato da memoria;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con l’unico motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,32, 36-bis, avendo, la Corte territoriale, trascurato – con riguardo alla protezione umanitaria – le condizioni sociali economiche e sanitarie del paese di origine, da accertarsi tramite fonti ufficiali e documenti internazionali;
2. il motivo è fondato;
3. questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897 del 2019, Cass. n. 9230 del 2020);
4. in particolare, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nel testo applicabile “ratione temporis”), il giudice del merito è tenuto ad approfondire e circostanziare, in forza di un’iniziativa istruttoria ufficiosa, gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione in cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di accertare (attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona, per come rappresentate, nel loro aspetto critico, dallo stesso ricorrente; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale o culturale (Cass. n. 20218 del 2021).
5. la Corte territoriale ha posto a base della decisione valutazioni non supportate da alcuna fonte internazionale; così operando, il giudice del merito non ha esercitato correttamente i propri poteri di cooperazione istruttoria che si sostanziano nell’acquisizione di fonti informative ufficiali ed aggiornate al momento della decisione; inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonché la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass., n. 1777 del 2021; Cass. n. 29147 del 2020);
6. in conclusione, il ricorso va sentenza impugnata va cassata, con Corte di appello di Cagliari, composizione, che provvederà altresì del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale della Sezione Lavoro, il 22 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022