Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.858 del 12/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8608-2020 proposto da:

SOWE MODOU J, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI FORLI’-CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 314/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/01/2020 R.G.N. 3650/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza n. 314/2020, ha respinto il ricorso proposto da Sowe Modou j, cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale con il quale il locale Tribunale aveva respinto il ricorso del richiedente avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rigetto della sua domanda volta in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. la Corte territoriale precisa che:

a) il racconto del richiedente – lasciato il proprio paese per il timore di una vendetta dei familiari nonché per il timore di essere imprigionato per aver ucciso un collega di lavoro durante una lite – non è credibile in quanto del tutto generico e scarsamente circostanziato;

b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che in Gambia non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato, come risulta da fonti internazionali attendibili e aggiornate indicate dal Tribunale;

c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché la situazione del Paese di provenienza esclude situazioni di lesione dei diritti umani né il ricorrente ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né infine risulta alcuna forma di apprezzabile integrazione lavorativa in Italia (salvo un corso di formazione e lo svolgimento di attività lavortiva), non avendo, il richiedente, neppure provato a chiedere tutela alle Autorità del proprio paese;

3. il ricorso di Sowe Modou j chiede la cassazione della suddetta sentenza per un motivo;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,32,35-bis, avendo, la Corte territoriale trascurato – con riguardo alla protezione umanitaria – le condizioni sociali economiche e sanitarie del paese di origine, da accertarsi tramite fonti ufficiali e documenti internazionali;

2. il motivo è inammissibile;

3. la Corte ha rilevato che manca la allegazione di un rischio credibile di vulnerabilità personale del ricorrente sia per la genericità con la quale viene dedotto il rischio di vendetta dei familiari sia per lo stereotipo di non poter ottenere protezione della polizia.

4. il ricorrente è tenuto ad allegare in modo chiaro e completo i fatti costitutivi della pretesa (Cass. n. 11175 del 2020; Cass. n. 24010 del 2020) posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819 del 2020). L’onere di allegazione deve essere soddisfatto anche sul punto della effettività del rischio di subire un processo ingiusto ovvero un danno grave da un agente privato. La persecuzione da un agente privato rileva infatti solo nel caso in cui l’organizzazione statale non sia in grado, in concreto, di proteggere il suo cittadino; pertanto è essenziale che il richiedente, sul quale incombe l’onere di allegazione (Cass. n. 11175 del 2020; Cass. n. 24010 del 2020) specifichi se si è rivolto o meno alle autorità e quale è stata la risposta.

Ciò in quanto il giudice non deve valutare in astratto l’efficienza dei sistemi giudiziari dei paesi terzi, bensì verificare se in concreto e in quella specifica situazione la protezione dello Stato si è rivelata o potrebbe rivelarsi inefficiente, indagine che il giudice non può compiere se il richiedente non illustra i dettagli della propria vicenda individuale anche su questo punto (Cass. n. 26866 del 2021).

5. Ove il ricorrente non soddisfi l’onere di allegazione, il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni stesse (Cass. n. 2355 del 2020; Cass. 8819 del 2020).

6. in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022

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