LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12356-2012 proposto da:
P.F., rapp. dif., in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. ASSUNTA CONTE, unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA DEI NAVIGATORI, n. 7, presso lo studio dell’AVV. CARLO RECCHIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA CRISTOFORO COLOMBO, n. 423 C/D;
– intimata –
avverso la sentenza n. 208/45/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Dott. CARDINO ALBERTO, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dall’Avv. ASSUNTA CONTE, per la parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 208/45/11 del 20.5.2011, la C.T.R. della Campania accolse l’impugnazione proposta dall’AGENNIA DELLE ENTRATE avverso la sentenza n. 433/23/09 con cui la C.T.P. di Napoli aveva a sua volta accolto il ricorso di P.F. nei confronti di un avviso di accertamento conseguente all’omessa regolarizzazione, ai fini I.V.A., delle fatture emesse dal P. nei confronti della CONAPI PRESTITO S.P.A., in relazione all’attività di supervisione e coordinamento svolta rispetto agli agenti di detta società.
2. La C.T.R., nel riformare tale decisione e per quanto in questa sede ancora rileva, evidenziò, tra l’altro, che: (a) “la prestazione del supervisore è utilizzata per controllare e migliorare l’operato dei singoli promotori finanziari, per cui non può costituire prestazione accessoria alle operazioni di coloro che promuovono e vendono al pubblico prodotti e servizi finanziari per conto del committente”; (b) l’accessorietà postulerebbe che la prestazione – per l’appunto, accessoria – sia resa dal medesimo soggetto che esegue quella principale, profilo non riscontrabile nella specie; (c) “il promotore manager-supervisore è destinatario di un corrispettivo ulteriore e distinto proprio in virtù delle ulteriori e diverse prestazioni di servizio rese alla società”.
3. Avverso la decisione della C.T.R. il P. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; è rimasta intimata l’AGENZIA DELLE ENTRATE.
4. Fissata l’udienza pubblica dell’11.6.2019 per la trattazione della causa, all’esito della stessa, vista l’istanza con cui parte ricorrente ha manifestato di avere aderito alla cd. Rottamazione per la definizione delle controversie non definitive pendenti, ex D.L. n. 119 del 2018, e, conseguentemente, chiesto sospendersi o rinviarsi la definizione del presente giudizio di legittimità, la causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo e, infine, calendarizzata per l’odierna udienza pubblica, fissata – in assenza di richiesta di trattazione in presenza – in modalità non partecipata D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, in prossimità della quale la Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto evidenziato come non vi sia prova, agli atti, dell’avvenuta definizione agevolata della presente lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 136 del 2018, (cd. “pace fiscale”), con conseguente necessità – quantomeno in astratto (cfr. infra, sub 4) – di procedere all’esame, nel merito, dei motivi di ricorso, non potendosi dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), da un lato, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 9, e art. 12, nonché della sesta direttiva CEE, nella parte in cui la CTR ha escluso la riconducibilità delle prestazioni di supervisione coordinamento e assistenza rese dal P. all’attività di promozione finanziaria, nonché la loro accessorietà rispetto a quelle rese dai promotori finanziari e, dall’altro, l’insufficiente e contraddittoria motivazione su tale fatto controverso.
3. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dell’insufficiente motivazione nonché della “erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa”, per avere la CTR trascurato di valorizzare la mancanza di autonomia, sul piano funzionale e tipologico, delle attività rese dal supervisore rispetto alla attività di “promozione finanziaria”.
4. Sennonché il ricorso va dichiarato inammissibile, per non avere la difesa della parte ricorrente depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE e, al contempo, per essere rimasta questa intimata.
4.1. Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata Disp., comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass., Sez. U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01. In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01).
4.2. In conseguenza, in mancanza (a) dell’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità eseguita nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE, nonché (b) della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa del P., tenuto altresì conto (d) della mancata costituzione della AGENZIA intimata, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
5. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi l’AGENZIA DELLE ENTRATE costituita, né avendo svolto attività difensiva. Nulla deve disporsi, altresì, in relazione al versamento, da parte del ricorrente) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di giudizio di legittimità pendente anteriormente al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte dichiara, per le causali di cui in motivazione, il ricorso inammissibile. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022