LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5903/12 R.G., proposto da:
M.M.L., rappresentata e difesa dall’avv.to Adriana La Rocca, elettivamente domiciliata presso lo studio dall’avv.to Valentina Adornato, in Roma, via Flaminia n. 785, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, e Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
per la revocazione sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, n. 694, depositata in data 13/01/2011, non notificata.
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella, nella Camera di consiglio del 06/12/2021;
viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, Troncone Fulvio, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 bis, con. conv. con mod. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, di inammissibilità
del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. M.M.L. ricorre per la revocazione della sentenza di questa Suprema Corte del 13 gennaio 2011, n. 694, con cui è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate proposto, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei confronti di M.M.L. avverso la sentenza n. 70/38/06 del 21 giugno 2006 della CTR della Lombardia in controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, ai fini Irpef, Irap ed Iva per l’anno 1999, per complessivi Euro 739.723,28, oltre interessi e sanzioni.
1.1. Col primo motivo di ricorso, prospetta quale errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso rilievo dell’integrale contenuto dell’eccezione di giudicato esterno – di cui alle sentenze della CTR Emilia-Romagna nn. 54/9/06, 55/9/06 e 53/9/06, passate in giudicato a seguito delle ordinanze di codesta Corte nn. 23206/08, 23369/08, 23368/08 – eccepito nelle memorie ex art. 378 c.p.c., ed opposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, parte del giudizio nel quale era formato il giudicato. La difesa della ricorrente deduce che la Suprema Corte, sarebbe, dunque, incorsa in errore di fatto nel determinare il perimetro del giudicato opposto non rilevando la qualità soggettiva di “privato venditore” della sig.ra M. e quindi l’illegittimità dei recuperi fiscali fondati sulla qualità di “imprenditore commerciale”.
1.2. Col secondo motivo, denuncia, sempre in relazione all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso rilievo dell’integrale contenuto dell’eccezione di giudicato esterno, reso oggetto di specifica eccezione in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., il quale avrebbe riguardato direttamente e specificamente lo stato (di non imprenditore) della Dott.ssa M. e quindi statuizioni concernenti non il rapporto giuridico di imposta in cui era soggetto passivo Cave San Bartolo s.p.a., bensì l’esclusione dello status di imprenditrice attribuito alla Dott.ssa M..
1.3. Col terzo motivo di ricorso si denuncia, l’omesso rilievo di giudicato interno, formatosi a seguito della mancata impugnazione del capo della sentenza di appello che ha annullato i rilievi concernenti l’Irap e l’Iva, relativo alla negazione dello status di imprenditore della dottoressa M., costituendo tale omissione errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza oggetto di revocazione contiene una pronunzia contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
1.3. Col quarto motivo denuncia, sempre in riferimento all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5, l’errore revocatorio per aver la Corte di Cassazione omesso di rilevare il giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTR Lombardia n. 57/44/07 relativo alla negazione dello status di imprenditore della dottoressa M., giudicato noto al momento della pronunzia oggetto di revocazione in quanto formatosi in conseguenza della sentenza n. 697 del 2011 pronunciata dalla Corte di Cassazione nello stesso giorno in cui ha pronunciato la sentenza n. 694 del 2011 oggetto di revocazione.
2. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate che ne oppongono l’inammissibilità per totale carenza di interesse, risolvendosi il gravame in una richiesta di valutazioni di merito non costituenti errore revocatorio, peraltro insuscettibile (motivi terzo e quarto) di essere dedotto ai sensi dell’art. 395 c.p.c..
3. La causa è stata rimessa all’udienza pubblica del 10 giugno 2015, su relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
4. Successivamente, con ordinanza del 25 maggio 2016, questa Corte, sull’istanza della ricorrente di concessione di termini per depositare documentazione attestante la sopravvenuta carenza di interesse alla revocazione proposta, rinviava a nuovo ruolo.
5. In data 9/11/2021, la difesa della ricorrente ha presentato memoria telematica, ex art. 378 c.p.c., con comunicazione dell’elenco documenti, ex art. 372 c.p.c., nella quale ha dato atto che successivamente alla proposizione del ricorso per revocazione è stata pronunciata ed è divenuta definitiva, anche per mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate, la sentenza n. 97/46/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia e che, in conseguenza del passaggio in giudicato di tale sentenza (che ha reso definitivo l’annullamento della maggior parte delle imposte accertate con l’avviso impugnato nel presente giudizio) è venuto meno l’interesse della ricorrente, M.M.L., ad ottenere una decisione sull’impugnazione per revocazione. La difesa di parte ricorrente ha chiesto, dunque, di voler dichiarare estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione sull’impugnazione proposta, con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per effetto della richiesta di parte ricorrente, di cui alla memoria telematica del 9/11/2021, sopravvenuta al ricorso in cassazione, di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere viene a mancare l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio in cassazione, né, d’altro canto, le parti controricorrenti – risultano aver formulato pretese contrapposte.
2. Sul punto, il Collegio fa proprio l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell’interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò, per effetto dell’evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Sez. 5, 11/06/2004, n. 11176), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria del 24 settembre 2021.
3. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della manifestata carenza di interesse al ricorso della ricorrente.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse all’impugnazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 6 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022