LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6056/2012 R.G. proposto da:
Ambiente spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal avv. Luigi Giuliano, con domicilio eletto presso il difensore in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 154;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
Equitalia Sud, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Carrato, con domicilio eletto in Roma, Circumvallazione Clodia n. 82 presso lo studio dell’avv. Rita Bucolo;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 59/9/11, depositata il 26 gennaio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da Ambiente spa avverso la sentenza n. 96/04/2010 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA 2005.
La CTR osservava in particolare:
– che la cartella di pagamento impugnata risultava firmata ritualmente ed altrettanto correttamente motivata in relazione alla previa comunicazione di irregolarità, trattandosi di iscrizioni a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis;
– che, nella sostanza, l’appellante contribuente non aveva prodotto prove documentali idonee ad asseverare l’intervenuta, almeno parziale, estinzione, per pagamento, dei crediti erariali intimati con la cartella esattoriale impugnata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con una memoria.
Resistono con controricorsi l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione.
CONSIDERATO
che:
In via preliminare deve rilevarsi l’inammissibilità, per tardività, del controricorso dell’agente della riscossione, in quanto avviato alla notifica alle controparti il 14 giugno 2012 (ricorso per cassazione notificato il 6 marzo 2012), quindi oltre il termine previsto dalla legge processuale.
Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale, poiché la CTR non ha compiutamente esternato l’iter argomentativo suffragante la propria statuizione di rigetto del suo gravame.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.
Va ribadito che:
– “La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame. di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 545292 – 01);
– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
La sentenza impugnata non è affatto viziata come afferma la ricorrente con i mezzi in esame, contenendo una motivazione congrua e per nulla apparente in relazione al devolutum, a suffragio di un giudizio di merito che non può essere assoggettato a revisione in questa sede.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3-6, poiché la CTR ha respinto la sua eccezione di invalidità della cartella esattoriale impugnata per vizio motivazionale.
La censura è inammissibile.
Va ribadito che:
– “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017);
– “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).
Risulta evidente dall’articolazione del mezzo che con il medesimo la ricorrente richiede a questa Corte non la valutazione di un errore di diritto della CTR campana, bensì una rivalutazione, appunto inammissibile sulla scorta dei consolidati arresti giurisprudenziali citati, del giudizio di merito del giudice tributario di appello sulla motivazione dell’atto riscossivo impugnato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia (indirettamente) la sentenza impugnata, poiché la CTR ha affermato la sussistenza e validità della sottoscrizione della cartella di pagamento impugnata.
La censura è inammissibile.
Risulta invero accertato in fatto dalla CTR campana che l’atto riscossivo de quo è stato firmato elettronicamente dal responsabile del procedimento.
Tale giudizio di merito è sottratto al sindacato di questa Corte. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ma soltanto in favore dell’agenzia fiscale, stante l’inammissibilità del controricorso dell’agente della riscossione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità alla sola Agenzia delle entrate che liquida in Euro 7.800 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022