LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9128/2012 R.G. proposto da:
Industria Casearia Cantile srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Benincasa, con domicilio eletto in Roma, via F. Slacci n. 4 presso lo studio dell’avv. Alessandro Voglino;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 53/34/2011, depositata il 17 febbraio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Manzon Enrico.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, e l’appello+ incidentale di Industria Casearia Cantile srl proposti avverso la sentenza n. 79/02/2009 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento IVA 2004.
La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che doveva essere confermato il recupero, IVA causato dalla ritardata annotazione di variazioni nei registri relativi a tale imposta.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile nel testo applicabile temporalmente,- la ricorrente si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sul punto decisionale di sua soccombenza.
La censura è fondata.
La CTR campana sulla contestazione di ritardata registrazione delle variazioni D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26, ha così argomentato: “In ordine alla mancata annotazione in contabilità IVA nell’anno 2004 delle due note di credito del 28.12.2001 riferite alle fatture 9 e 10 del 15.11.2004 e 13.12.2004 secondo il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 3, la variazione risulta avvenuta entro l’anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile e la variazione andava contabilizzata entro la data della liquidazione annuale del 2004”.
Non è dato comprendere in quali esatti termini di fatto il giudice tributario di appello abbia inteso applicare le previsioni normative di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, commi 2-3-5, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23, comma 1, e ciò non consente peraltro a questa Corte l’apprezzamento -in concreto- della seconda censura per violazione di tali disposizioni legislative e di quella, mediata, dell’art. 53 Cost., che ne rimane perciò assorbita.
E dunque evidente che la sentenza impugnata è insufficientemente motivata in parte qua, che pertanto la stessa va cassata con rinvio alla CTR della Campania per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022