LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19510/2020 proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dall’avv. MARIAGRAZIA MARELLI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Alessandria, Corso Crimea 57;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1752/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/10/2019, NRG 1847/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. Roberto BELLE’.
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto da A.S. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che, a propria volta, aveva disatteso le domande di protezione internazionale proposte dal predetto, cittadino del *****, nelle forme della protezione c.d. sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria;
la sentenza è stata impugnata per cassazione con cinque motivi, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio;
successivamente alla fissazione dell’adunanza per la trattazione camerale, A.S. ha depositato rinuncia al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
l’intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, comporta l’estinzione del giudizio, da dichiararsi ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio senza svolgere reale attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022