Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.870 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al 10927/2012 n. R.G. proposto da:

R.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Gollin, con domicilio telematico gianfranco.go lin.ordineavvocatipadova.it;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 82/16/11, depositata il 24 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Manzon Enrico.

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l’appello proposto da R.F. avverso la sentenza n. 86/09/2009 della Commissione tributaria provinciale di Padova che ne aveva parzialmente accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 1999/2002.

La CTR osservava in particolare che non potevasi considerare perfezionata la procedura di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, in quanto non ritualmente proposta per vili telematica.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

Nelle more del giudizio il ricorrente si è avvalso della definizione agevolata della lite D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, comma 2, ed ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Successivamente la difesa erariale ha depositato omologa istanza, con allegata documentazione attestante l’avvenuta definizione della lite proveniente dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale competente.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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