LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25817/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente – controricorrente incidentale-
contro
Metalrossetti spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosario Calì, con domicilio eletto in Roma, via Ludovisi n. 35 presso lo studio dell’avv. Marisa Pappalardo;
– controricorrente/ricorrente incidentale –
Equitalia Esatri spa;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 33/50/12, depositata il 23 marzo 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Manzon Enrico.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 347/41/2010 che aveva accolto il ricorso di Metalrossetti spa contro la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA 2003.
La CTR osservava in particolare de era corretta la statuizione di “invalidità derivata” della cartella di pagamento impugnata a causa della nullità della notificazione del prodromico avviso di accertamento.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente che ha peraltro proposto ricorso incidentale affidato ad un articolato motivo unico.
Equitalia Esatri spa è rimasta int mata.
CONSIDERATO
che:
Nelle more del giudizio la controricorrente/ricorrente incidentale ha depositato istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, con allegata documentazione, dalla quale si desume la corrispondenza della domarda di definizione agevolata con la cartella esattoriale impugnata (n. 06820090358455224) ed altresì che l’importo da versare è stato corrisposto in rata unica (mod. F24 appoggiato per il pagamento presso Credito Valtellinese spa), il tutto nei termini di legge.
Successivamente negli ulteriori termini di legge (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12-13: rispettivamente 3:1 luglio e 31 dicembre 2020) non consta che vi sia stato diniego di definizione agevolata da parte dell’agenzia fiscale né è stata proposta istanza di trattazione del procedimento, sicché ne va dichiarata I estinzione, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; spese a carico delle parti anticipatarie.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022