LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PARARI Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5077/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
N. Automobili Snc di N.G. & A., rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giuseppe Marini e Loris Tosi, con domicilio eletto presso il primo, in Roma via Villa Sacchetti n. 9, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
e N.G. e N.A.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 101/29/09, depositata il 21 dicembre 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 30 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.
Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società N. Automobili Snc di N.G. & A., nonché nei confronti dei soci N.G. e N.A., verso i quali era rettificato il reddito d’impresa imputabile, avviso di accertamento ai fini Iva e Irap per il 2003, con cui contestava l’indebita applicazione del regime del margine alla rivendita di veicoli usati, nonché l’omessa fatturazione di servizi prestati alla clientela.
La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso quanto all’applicazione del regime del margine e l’Iva, mentre lo rigettava per gli altri profili. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, cui resiste la società con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con due motivi.
Ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti dei soci, N.G. e N.A., rimasti poi intimati, la società chiedeva la sospensione del giudizio per l’avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e depositava memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018, cui la società N. Automobili Snc di N.G. & A. ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio.
La declaratoria di estinzione si estende anche ai soci attesa l’unicità dell’avviso, emesso solo nei confronti della società e non anche con autonoma ripresa, per trasparenza, nei loro confronti.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022