Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.874 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PARARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27972/2011 R.G. proposto da:

Montevalori Srl (già Ge.Al.Fi. Srl), rappresentata e difesa dall’Avv. Guglielmo Maisto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza d’Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 97/31/11, depositata il 15 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 30 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

FATTI DI CAUSA

Montevalori Srl impugnava l’atto di contestazione emesso dall’Agenzia delle entrate per l’omessa fatturazione della somma di Euro 29.060.000,00, versata, in relazione all’acquisto del complesso immobiliare “Il Magnifico”, in forza del preliminare stipulato tra le parti tra il 2003 e il 2004, anteriormente alla stipula, avvenuta in data 10 marzo 2005, del contratto definitivo di vendita, importo ritenuto dal contribuente quale caparra e, invece, valutato dall’Ufficio come anticipo del corrispettivo.

La Commissione tributaria provinciale di Prato rigettava l’impugnazione; la sentenza era confermata dal giudice d’appello.

La contribuente ricorre per cassazione con dieci motivi, poi illustrato con memoria.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La società, nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione per l’avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La procedura di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, cui la società Montevalori Srl ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio.

Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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