LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PARARI Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6312/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
ABB Instrumentation Spa in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio Briguglio, con domicilio eletto presso l’Avv. Ernesto Mocci in Roma Via Germanico n. 146, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 8/28/11, depositata il 17 gennaio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 30 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.
Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
FATTI DI CAUSA
ABB Instrumentation Spa impugnava l’avviso di accertamento per Irpeg, Irap e Iva per l’anno 2001, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminava il maggior reddito in relazione a ricavi non contabilizzati, costi non documentati per servizi ricevuti da altra società infragruppo, costi non inerenti per una unità immobiliare e recuperava l’Iva per l’omessa autofatturazione di operazioni imponibili da fornitori comunitari ed extracomunitari.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, ad eccezione dei costi non inerenti per l’unità immobiliare, su cui la contribuente prestava acquiescenza.
Il giudice d’appello dichiarava inammissibile il gravame dell’Ufficio ritenendo estensibile il giudicato della sentenza n. 70/29/08 della CTR della Lombardia, formato in relazione all’avviso di accertamento per l’anno 2000.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi; resiste la contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato con sei motivi.
La società, nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione per l’avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La procedura di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, cui la società ABB Instrumentation Spa in liquidazione ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e l’esplicita attestazione dell’Ufficio del regolare adempimento dei pagamenti dovuti.
Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022