LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8311-2020 proposto da:
CONSORZIO INDUSTRIALE TIBURTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
***** SRL;
– intimata –
avverso il decreto n. cronol. 344/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
il tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione del Consorzio industriale Tiburtino allo stato passivo del fallimento di ***** s.r.l.;
il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 L. Fall., e della L. n. 221 del 2012, art. 16-bis, non avendo il tribunale considerato che vi era stato un primo tempestivo deposito del ricorso in opposizione con modalità telematica;
la curatela non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è manifestamente fondato;
il tribunale di Tivoli ha ritenuto l’opposizione inammissibile poiché depositata in data *****, a fronte del provvedimento di non ammissione comunicato al creditore con Pec del *****;
tuttavia è nel ricorso per cassazione documentato che il Consorzio aveva effettuato un primo deposito dell’atto di opposizione con modalità telematica il ***** e che tale deposito, certamente tempestivo, era stato accettato con il consueto messaggio di sistema per “accettazione deposito (..) avvenuta con successo”;
in conformità a quanto in altre analoghe situazioni sottolineato (v. Cass. n. 20431-19), va affermato il principio per cui il ricorso in opposizione allo stato passivo che sia depositato telematicamente e accettato in pari data, mediante la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, non può che considerarsi rituale (della L. n. 221 del 2012, art. 16-bis, comma 7), poiché ogni eventuale vizio del deposito imporrebbe pur sempre di esser riscontrato da un rifiuto di ricezione;
il provvedimento va quindi cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per l’esame dell’opposizione;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Tivoli anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022