LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23249-2020 proposto da:
A.P., A.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato AURELIO PADOVANI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO NUZZACI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO CIOFINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3873/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. A.E., P. e C., quali eredi legittimi di A.L. e beneficiari della Polizza Vita Fondiaria n. ***** sottoscritta dal loro dante causa, domandarono al Tribunale di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Fondiaria Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenere il pagamento delle indennità della suddetta polizza. In particolare esposero che A.L., era contraente della polizza fondiaria n. ***** e che, alla sua morte, gli eredi incaricarono l’avv. Padovani, con apposita ampia procura a compiere tutte le operazioni connesse alla successione del loro congiunto; che, con successiva disposizione integrativa, avevano compreso tra tali attività anche quella di incassare l’indennità rinveniente dalla Polizza Vita Fondiaria; che ciononostante la compagnia rifiutò di liquidare le somme in favore del procuratore ritenendolo sfornito di titolo idoneo.
La Fondiaria Assicurazioni propose opposizione eccependo l’inidoneità dei titoli in possesso del procuratore a legittimare il corretto adempimento della compagnia nei confronti dei beneficiari e, alla prima udienza, offri l’importo dovuto con tre assegni intestati ai singoli beneficiari chiedendone la relativa accettazione.
Il Tribunale di Roma, rilevato l’avvenuto pagamento, revocò il decreto ingiuntivo precedentemente emesso dando atto della cessazione della materia del contendere e condannando gli A. al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa, stante la loro soccombenza nel giudizio di opposizione.
Avverso tale decisione A.E., A.P. ed A.C. proposero appello lamentando l’erroneità della decisione per aver revocato il decreto ingiuntivo e per aver ritenuto fondata l’opposizione condannandoli al pagamento delle spese di lite.
2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3873/2020 del 30 luglio 2020, ha rigettato l’appello proposto dagli A., confermando integralmente la pronuncia del giudice di primo grado. La Corte d’Appello ha ritenuto corretta la revoca del decreto ingiuntivo emesso in danno della Fondiaria Assicurazioni, sia perché di importo non conforme a quanto dovuto, sia per l’integrale pagamento della somma dovuta da parte della compagnia assicurativa. Quanto al giudizio di opposizione, la Corte d’Appello ha ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado circa l’inidoneità delle procure in possesso dall’avv. Padovani a legittimare la riscossione delle somme relative alla polizza assicurativa, trattandosi dell’esercizio di un diritto personale degli A. ex art. 1920 c.c. e non di diritto ereditario derivate dalla successione di A.L..
3. Avverso tale pronuncia A.P. ed A.C. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Unipolsai Ass.ni. Ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1188 c.c. per aver la Corte di Appello, omesso di rilevare l’identità sostanziale tra eredi e beneficiari, come tali creditori legittimati a disporre dell’indennità secondo la loro volontà. Il giudice, inoltre, avrebbe omesso di considerare adeguatamente la circostanza che gli A. avevano espressamente manifestato la loro volontà di estendere i poteri del difensore, indicando il numero della polizza nella procura.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere inidonea all’incasso la procura a margine dell’ingiunzione la quale, al contrario, dimostrava l’effettiva volontà delle parti di autorizzare il legale anche all’incasso specifico dell’indennità.
5. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Con ordinanza n. 9358/2021 è stata infatti rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla nullità della procura.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022