Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.885 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31300-2020 proposto da:

L.E., R.R., domiciliati presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO MORELLINI;

– ricorrenti –

contro

G.E., G.G., G.P.M., GU.EL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIBIA, 25, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TIGANI SAVA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BEATRICE BARATELLI, UMBERTO CALZOLARI, ANTONIO TIGANI SAVA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1442/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO che:

L.E. e R.R. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 28 maggio 2020, n. 1442, che ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti contro la sentenza di primo grado. Il Tribunale di Forlì aveva rigettato la domanda dei ricorrenti di accertamento della legittimità del recesso da un contratto preliminare di acquisto dell’immobile per inadempimento dei promittenti venditori (essendo risultati privi della licenza di abitabilità i locali posti al piano terra dell’immobile promesso in vendita) e quella di restituzione del doppio della caparra da loro versata.

Resistono con controricorso G.E., G.P.M., G.G., Gu.El..

Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dai controricorrenti.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso denuncia “ripetuta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La censura è inammissibile. La Corte d’appello ha sottolineato come i ricorrenti non avessero mai dedotto che le denunciate irregolarità – l’immobile promesso in vendita era privo del certificato di abitabilità in relazione ad alcuni locali non fossero sanabili (essendosi anche opposti all’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la possibilità di sanatoria), come dell’eventuale insanabilità i ricorrenti non avessero d’altro canto fornito prova e che anzi dall’elaborato tecnico delle controparti risultava la sanabilità dell’irregolarità, come le controparti si fossero offerte di provvedere a proprie spese alla sanatoria delle irregolarità, offerta rifiutata dai ricorrenti, cosicché il recesso non era giustificato. A tali considerazioni i ricorrenti si limitano a contrapporre che il punto non era l’insanabilità, ma la gravità delle irregolarità (al riguardo nulla opponendo al rilievo della Corte circa la non rilevanza della quantificazione della relativa spesa, essendosi i controricorrenti offerti di sostenerla), che la Corte d’appello avrebbe considerato solo i documenti prodotti dalle controparti e che l’opposizione allo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, posta in essere con la terza memoria di replica, non denotava una reale opposizione all’espletamento della medesima; profili questi tutti concernenti la valutazione data dal giudice di merito circa la gravità dell’inadempimento dei promittenti venditori, valutazione motivata e in quanto tale incensurabile da questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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