LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34823-2019 proposto da:
RESIDENCE BAY VERDE DI T.M. DI N.R. E C.
S.N.C., rappresentata dall’Avvocato GIUSEPPE SAITTA, e dall’Avvocato GIULIANO SAITTA, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
nonché
UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE DI *****, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE ALBERTO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’indicazione del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quale giudice competente.
RILEVATO
che:
1.1. la Residence Bay Verde di T.M. di N.R. e C. s.n.c., a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, ha proposto opposizione, innanzi al tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, avverso l’ordinanza con la quale l’Ufficio Territoriale Ambiente di ***** – sede di *****, a firma del dirigente U.T.A. di *****, aveva ingiunto alla stessa, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2, il pagamento della somma di Euro 246.384,15, a titolo di indennizzo per abusiva occupazione del demanio marittimo;
1.2. il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’ordinanza in epigrafe, comunicata il 18/10/2019, ha dichiarato, nella contumacia dei convenuti, la sua incompetenza per territorio a norma del comb.disp. degli artt. 28 e 38 c.p.c., e del R.D. n. 639 del 1910, art. 3;
1.3. il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che il rilievo dell’incompetenza non poteva ritenersi tardivo, configurandosi come tempestiva l’eccezione di incompetenza sollevata con ordinanza adottata a seguito di riserva assunta alla prima udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., ha ritenuto, innanzitutto, che la competenza territoriale, avente carattere inderogabile ai sensi degli artt. 28 e 38 c.p.c., doveva essere radicata “nel luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente che ha emesso il provvedimento”, ed, in secondo luogo, che, nel caso in esame, tale ufficio doveva essere rinvenuto nell’Ufficio Territoriale Ambiente di *****, che ha adottato l’ordinanza opposta quale unico ente dotato dei conseguenti poteri amministrativi, a nulla rilevando che i relativi accertamenti, così come la concreta gestione del procedimento, siano stati delegati alla sede di *****, che non costituisce un ufficio autonomo poiché è priva di un organo qualificato a manifestare nei confronti dei terzi la volontà dell’ente, con la conseguenza che la competenza territoriale apparteneva al tribunale di Messina;
2.1. la Residence Bay Verde di T.M. di N.R. e C. s.n.c., con ricorso notificato l’11 e il 12/11/2019, poi illustrato da memoria, ha proposto, avverso la predetta ordinanza, regolamento di competenza, articolando due motivi;
2.2. la ricorrente, in particolare, con il primo motivo, ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione agli artt. 28 e 38 c.p.c., e al D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 11, e all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando l’ordinanza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la tempestività del rilievo dell’incompetenza territoriale del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; in realtà, ha osservato la società ricorrente, la questione relativa alla competenza territoriale del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è stata sollevata dal giudice oltre la prima udienza di trattazione, fissata per il 27/2/2019, e, quindi, in ritardo, a nulla rilevando che, alla prima udienza, cui la causa era stata rinviata a norma dell’art. 168 bis c.p.c., il magistrato onorario, in ragione del valore della causa, aveva rinviato il processo, per l’udienza del 16/5/2019, innanzi al giudice titolare del ruolo, posto che la sostituzione del giudice togato da parte del giudice onorario, anche se solo per una singola udienza, presuppone, in capo al magistrato onorario, la pienezza di poteri per cui il giudice onorario che sostituisca il giudice togato nella prima udienza di trattazione può e deve compiere tutte le verifiche e assumere tutte le iniziative che devono essere svolte entro quell’udienza, compreso il rilievo dell’incompetenza territoriale che, ove non sia stato tempestivamente assunto, è definitivamente precluso; peraltro, ha aggiunto la ricorrente, durante l’udienza del 16/5/2019, tenuta innanzi al magistrato togato, questi si era riservato solo sulla richiesta di ammissione della consulenza tecnica; l’ordinanza impugnata, quindi, ha concluso la ricorrente, dev’essere annullata in quanto il giudice, dopo la prima udienza di trattazione della causa, non poteva più sollevare d’ufficio la questione di competenza per territorio del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
2.3. la ricorrente, inoltre, con il secondo motivo, ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2, nonché del R.D. n. 639 del 1910, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando l’ordinanza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la tempestività del rilievo dell’incompetenza territoriale del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, censurando l’ordinanza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’incompetenza territoriale del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nonostante che il provvedimento ingiuntivo opposto era stato adottato dall’Ufficio Territoriale Ambiente di ***** – sede di *****; in effetti, ha osservato la ricorrente, nell’ingiunzione fiscale, la competenza territoriale dev’essere determinata, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2, in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emanato il provvedimento opposto, vale a dire il luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale dell’ente che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione;
2.4. l’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia ha depositato atto di costituzione in giudizio;
2.5. l’ufficio territoriale ambiente di ***** è rimasto intimato.
RITENUTO
che:
3.1. il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo; rileva, in effetti, la Corte che: – l’opposizione alla cd. ingiunzione fiscale, prevista dal R.D. n. 639 del 1910, art. 2, tuttora vigente, dev’essere, in effetti, proposta, ai sensi del citato R.D., art. 3, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32; – il citato D.Lgs. n. 150, art. 32, comma 2, stabilisce, al riguardo, che la competenza a decidere la suddetta opposizione appartiene al “giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”; – si tratta di una competenza territoriale che, sancita originariamente dal R.D. n. 639 del 1910, art. 3, ha carattere inderogabile (Cass. n. 24917 del 2019, secondo cui il R.D. n. 639 del 2010, art. 3, costituisce una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio) e prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio (Cass. n. 17611 del 2013; Cass. n. 28640 del 2018; Cass. n. 14475 del 2019; Cass. n. 5401 del 2020); – e’, pertanto, irrilevante l’eventuale tardività della costituzione dell’opposta, ben potendo il giudice rilevare d’ufficio, sino alla prima udienza, la propria incompetenza per territorio per ragioni di competenza inderogabile, così come è irrilevante la mancata contestazione con riferimento a tutti i possibili concorrenti criteri di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., (Cass. n. 14475 del 2019); – nel caso in esame, come emerge dai verbali del giudizio di merito, dei quali la Corte aveva disposto l’acquisizione, la questione d’incompetenza territoriale del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è stata sollevata dal giudice istruttore, in via ufficiosa, all’udienza del 16/5/2019, vale a dire all’udienza successiva rispetto alla prima udienza di trattazione, fissata per il 27/2/2019, e, quindi, oltre il termine di preclusione a tal fine stabilito dal comb. Dell’art. 28 c.p.c., dell’art. 38c.p.c., comma 3, e dell’art. 183 c.p.c., a nulla rilevando che, alla prima udienza, cui la causa era stata rinviata a norma dell’art. 168 bis c.p.c., il magistrato onorario, in ragione del valore della causa, si era limitato a rinviare il processo per l’udienza del 16/5/2019: “il giudice onorario che sostituisca il togato nella prima udienza di trattazione può e deve compiere tutte quelle verifiche e assumere quelle iniziative che è previsto debbano svolgersi entro quella udienza – e quindi anche se sostituisce magistrato professionale all’udienza di trattazione, sollevare conflitto di competenza (o, come nel caso in esame, eccezione di incompetenza per territorio inderogabile) – che, ove non assunte tempestivamente sono definitivamente precluse” (Cass. n. 27731 del 2019);
3.2. il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e dev’essere, quindi, dichiarata la competenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, innanzi al quale rimette le parti, entro il termine fissato in dispositivo, anche ai fini della liquidazione delle pese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, innanzi al quale rimette le parti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022