LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5406-2021 proposto da:
V.R., rappresentata e difesa dall’Avvocato NUCCIO PIETRO LUIGI, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI *****;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 3451/2021 del GIUDICE DI PACE DI LECCE, depositata il 17/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
V.R., con ricorso notificato in data 16/2/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale il giudice di pace di Lecce aveva rigettato l’opposizione che la stessa aveva proposto avverso il verbale di accertamento della violazione al codice della strada elevato ai suoi danni il 29/5/2020.
La Prefettura di Lecce è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, non e’, infatti, impugnabile con il ricorso per cassazione ma solo con l’appello (comb. disp. degli artt. 6 e 7, in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2, comma 1) il quale, peraltro, per le cause di valore non superiore ad Euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, poiché non è applicabile l’art. 113 c.p.c., comma 2 (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12, in fine, e art. 7, comma 10, in fine,) e non e’, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (Cass. n. 26613 del 2018).
2. Nulla per le spese in difetto di controricorso.
3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022