LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24050-2020 proposto da:
P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SILENA MAROCCO, SIMONE BODIO;
– ricorrente –
contro
RIPAMARE SRL, O.G., P.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1691/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. P.A. convenne in giudizio Ripamare s.r.l., O.G. e P.G. al fine di sentirli condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito a una rovinosa caduta avvenuta nel Campeggio Parco Vacanze Ripamare, attività facente capo alla società citata in giudizio. L’attore dedusse di esser caduto mentre saliva le scale a causa di gradini insidiosi e non visibili.
I convenuti si costituirono in giudizio sostenendo l’esclusiva responsabilità dell’attore nella causazione dell’evento, evitabile con normali regole di prudenza.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 10043/2015, rigettò la domanda attorea. Ritenne, all’esito dell’istruttoria, carente la prova del nesso causale fra la caduta del P. e la cosa in custodia. Secondo il giudice di primo grado non erano state provate le esatte modalità della caduta per contrasto delle prove testimoniali anche sul punto della caduta e, comunque, il danneggiato non aveva rispettato le condizioni di prudenza, sia di luce che di tempo (scalini bagnati e scivolosi) richiedibile da parte dell’utente.
2. La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1691/2019, del 18 dicembre 2019, ha rigettato l’appello proposto dal P., confermando integralmente la pronuncia di prime cure.
I giudici della Corte territoriale hanno condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale, ritenendo non sufficiente la prova circa il nesso di causalità tra il danno e la cosa oggetto di custodia nonché contraddittorie e pertanto non decisive le testimonianze. Infatti a ritenuto che sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione fotografica in atti, non solo non è stato provato su quale scalino sia scivolato il P. ma neppure su quale rampa sia avvenuta la caduta. Inoltre come dichiarato dallo stesso danneggiato vi erano percorsi alternativi alle scale utilizzate.
Pertanto, oltre alla carenza di prova sull’esatto punto di caduta per stabilire se essa era avvenuta a causa di uno scalino rotto o per la scivolosità dello stesso, ritiene la Corte territoriale di dover condividere la sentenza del giudice di prime cure laddove ha ritenuto che la causa della caduta sia da addebitare al comportamento imprudente del danneggiato.
Secondo la Corte, un comportamento diligente dell’attore, considerando le condizioni di tempo e di luce, avrebbe evitato la caduta.
3. Avverso la suddetta pronuncia P.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di nonne di diritto in punto di valutazione del caso fortuito. La sentenza impugnata appare gravemente viziata per effetto di errore nell’applicazione da parte del giudice a quo delle norme in materia danno da cose in custodia, caso fortuito, forza maggiore e concorso del fatto colposo del danneggiato ed in particolare dell’art. 2051 c.c., art. 2 Cost., artt. 1227 e 2697 c.c.. Secondo il ricorrente, l’apposizione di segnali che paventassero la situazione di pericolo avrebbe evitato la possibilità di transitare lungo la via scongiurando eventuali cadute.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2730 c.c. in materia di esame e valutazione del materiale probatorio acquisito nel processo, anche alla luce delle dichiarazioni confessorie rese in atti da controparte, in mancanza di risposta dei convenuti ad interrogatorio formale. Il Tribunale avrebbe errato l’impianto decisorio omettendo di considerare prove e travisando la pregnanza di elementi fondamentali.
5. La Corte rinvia la causa all’udienza pubblica della Terza Sezione Civile.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa all’udienza pubblica della Terza Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022
Codice Civile > Articolo 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2730 - Nozione | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile