LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11406-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, N. 7, presso lo studio dell’avvocato TONUCCI &
PATNERS, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA SERPIERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 775/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 20/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. T.W. impugnava l’avviso di accertamento, notificato in data 20/09/2017, con il quale l’Ufficio, applicando la presunzione derivante dal combinato disposto del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, e del D.L. n. 167 del 1990, artt. 1,2,3 e 4, in relazione ad un deposito di Euro 125.000,00 su un conto corrente accesso presso una banca svizzera, rideterminava il reddito per l’anno di imposta 2011 recuperando a tassazione l’Irpef.
2. La Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello riducendo ad Euro 24.411, la base imponibile da sottoporre a tassazione.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene la nullità della sentenza in quanto carente di motivazione ed in ogni caso affetta da motivazione apparente in punto di prova della provenienza delle somme detenute presso la filiale di un istituto di credito sito in uno stato a regime fiscale agevolato.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, degli artt. 815,1350,1470 e 2728 c.c., e del R.D.L. n. 436 del 1927, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto superata la presunzione di evasione sancita dal citato D.L., art. 12, comma 2, sulla base della semplice allegazione da parte del contribuente che quanto affluito nel conto corrente estero costituisse il provento della vendita di tre autovetture.
2. Vanno disattese le eccezione di carenza di interesse e di giudicato interno sul capo della sentenza, favorevole all’Agenzia delle Entrate, che riguarda la determinazione del reddito in misura inferiore alla base imponibile di cui all’avviso di accertamento. Le doglianze dell’Agenzia investono la principale ratio decidendi della sentenza -costituita dalla ritenuta dimostrazione da parte del contribuente della provenienza non reddituale delle somme depositata in conto estero – e mirano al riconoscimento della integrale fondatezza dell’avviso di accertamento.
2.1 Va altresì disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza del requisito di autosufficienza del ricorso, dal momento che l’Agenzia delle Entrate ha, in funzione delle censure di violazione della legge sostanziale e processuale, indicato gli elementi sui quali sono fondati i motivi.
2.2 Destituiti di fondamento, alla luce della censura di error iuris proposta dalla ricorrente, sono, infine, gli ulteriori rilievi di inammissibilità per avere l’Agenzia delle Entrate riproposto questioni di fatto incensurabili in Cassazione anche in relazione alla “doppia conforme”.
3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
3.1 E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876/2017 1461/2018).
3.2 Nel caso di specie, come si evince dalla lettura dello svolgimento del processo dell’impugnata sentenza, l’Agenzia delle Entrate aveva criticato la sentenza di primo grado per aver annullato l’avviso di accertamento, in mancanza di una specifica prova contraria offerta dal contribuente per superare la presunzione stabilita dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2.
3.3 Al riguardo la sentenza si limita ad affermare che il T. ha fornito “una prova degna di considerazione circa l’origine dell’appostazione presso il c/c estero del capitale di cui aveva chiesto il rientro attraverso la procedura che ha dato causa al presente contenzioso. Ha infatti fornito i relativi numeri anch’essi degni di essere presi in considerazione per la loro congruità, di avere ritratto il capitale in questione dalla compravendita di tre auto storiche di lusso”.
3.4 La CTR ha, quindi, indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logico e giuridica rendendo quindi, impossibile apprezzare l’iter logico del suo ragionamento.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il primo motivo assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022
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