Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.894 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13350-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7535/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RITENUTO

che:

1. V.M., proprietario di un’unità immobiliare sita in ***** e ricompresa nella microzona *****, ha impugnato, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento catastale che, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, ha modificato il classamento dello stesso bene, con conseguente aumento delle rendite catastali.

La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo non motivato l’avviso impugnato.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 7535/08/2018, depositata il 30 ottobre 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto la sua notifica a mezzo posta, eseguita tramite il servizio privato fornito dalla Nexive s.p.a. prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 57, comma 1, era da considerarsi inesistente.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandolo ad un motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello ed all’esito la nuova proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Eventuali memorie.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo viene dedotta” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 1,2,3,4, e 5, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011; del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16; della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58; della L. 20 novembre 1982, n. 890; nonché dell’art. 149 c.p.c..

Assume infatti la ricorrente Agenzia che sarebbe valida la notifica dell’appello effettuata a mezzo di un operatore postale privato.

Il motivo è infondato.

In materia di validità della notificazione degli atti processuali eseguita tramite operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il seguente principio:

“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020).

Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio tributario, è stato ribadito che ” In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata dalla L. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020).

Alla luce del principio espresso dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di specie la notifica dell’appello tributario eseguita (così come risulta dalla stessa sentenza impugnata, non contestata sul punto dalla ricorrente) tramite spedizione, a mezzo posta e servendosi di un operatore di posta privata, prima dell’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, è dunque nulla e non inesistente e la nullità non è stata sanata, sotto il profilo della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, neppure dalla costituzione di quest’ultima nel giudizio di secondo grado, che non è avvenuta.

Per le medesime ragioni già esposte, ma ai fini della verifica, doverosa anche d’ufficio, della tempestività dello stesso appello, la notifica de qua è comunque priva di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore postale privato. Acquisito, per effetto di precedente ordinanza interlocutoria, il fascicolo di merito, in considerazione della natura processuale della relativa questione, ai fini della valutazione della tempestività dell’appello non è emersa neppure la prova che quest’ultimo sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado.

Pertanto, sia pur integrando con quanto sinora argomentato la ratio decidendi della sentenza resa dalla CTR, deve ritenersi lo stesso appello inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso erariale. Nulla sulle spese, non essendosi costituito in questa sede l’intimato.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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