LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1445-2020 proposto da:
G.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI BENFATTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2802/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 24/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a G.G. due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, con i quali ha rettificato, ai fini Irpef, il reddito dello stesso contribuente, in conseguenza del maggior reddito derivante dalla sua partecipazione alla Agor s.r.l. Import-Export, quale socio unico di quest’ultima.
Gli atti impositivi si fondavano sugli avvisi d’accertamento emessi, per le medesime annualità d’imposta, all’esito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nei confronti della Agor s.r.l. Import-Export, società a ristretta base sociale, per ricavi non dichiarati da quest’ultima.
Il contribuente ha impugnato gli avvisi d’accertamento che lo attingevano direttamente per il reddito da partecipazione dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Bari che, accogliendo la relativa eccezione erariale, ha ritenuto la litispendenza del giudizio con quello già pendente presso la Commissione tributaria provinciale di Roma, dinnanzi la quale la Agor s.r.l. Import-Export aveva impugnato gli accertamenti ad essa diretti, sulla base della ritenuta sussistenza del “litisconsorzio necessario originario” tra la società ed il socio, eccepita dall’Ufficio.
La CTP barese ha quindi cosi disposto “ritenuta la litispendenza con il ricorso pendente innanzi alla CTP di Roma (iscritto al n. 14507 del 17.4.2014), ne dispone la riunione con quello iscritto alla CTP della capitale, ordinando alla parte più diligente la riassunzione entro 90 gg. dalla notifica della presente sentenza.”.
Il contribuente ha proposto appello, innanzi la Commissione tributaria provinciale della Puglia, avverso tale sentenza, contestandone l’assenza assoluta di motivazione; negando che sussistesse il litisconsorzio necessario eccepito dall’Ufficio e dichiarato dalla CTP, e contestando quindi il presupposto sulla base del quale il giudice di prime cure si era spogliato della controversia; lamentando l’omessa pronuncia su parte del ricorso; riproponendo le difese di merito relative agli atti impositivi e chiedendo una diversa decisione in ordine alle spese di lite.
L’Ufficio si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, proposto dal contribuente in luogo della riassunzione del giudizio presso la CTP di Roma, con conseguente estinzione del processo per inattività delle parti entro il termine per la riassunzione concesso dalla sentenza appellata. In subordine, l’Agenzia si è difesa nel merito, riproponendo le argomentazioni del primo grado.
La CTR ha dato atto che il contribuente non aveva provveduto a riassumere il giudizio presso la CTP di Roma, come disposto dall’appellata sentenza della CTP di Bari, ed ha rilevato, più volte nella motivazione, che ” il contribuente rimasto processualmente inerte, tenta attraverso l’appello de quo di sottrarsi all’ineludibile estinzione che consegue alla propria inattività, pretestuosamente e irritualmente censurando la sentenza de qua, con riguardo alla denunciata insussistenza del litisconsorzio processuale (…)”. Ha poi aggiunto che il processo si sarebbe estinto per inattività delle parti ai sensi dell’art. 307 c.p.c., ed ha concluso che l’appello era quindi inammissibile, espressamente chiarendo, nella motivazione, che ogni altra questione era assorbito dalla relativa declaratoria d’inammissibilità. Ed infatti il dispositivo “dichiara inammissibile l’appello proposto dal contribuente.”.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la predetta sentenza della CTR (meglio indicata in epigrafe).
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; art. 52, comma 1; art. 59, comma 2, lett. b); nonché dell’art. 279 c.p.c., comma 1, n. 2, e dell’art. 239 c.p.c., comma 1.
Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, dichiarando l’inammissibilità del suo appello, ha implicitamente ed illegittimamente disconosciuto la natura di provvedimento appellabile alla sentenza di primo grado, liquidando come pretestuosa l’impugnazione, sebbene tutte le sentenze, sia di rito che di merito, emesse dalle CTP siano appellabili.
Il ricorrente lamenta quindi, nella sostanza, che la CTR si sia illegittimamente sottratta, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, al dovere di decidere in ordine alle censure che egli, quale appellante, aveva indirizzato preliminarmente contro l’accertamento dei presupposti del litisconsorzio necessario e comunque della litispendenza.
Infine, il ricorrente ha ribadito l’insussistenza di tali presupposti ed in subordine ha negato comunque che l’effetto estintivo possa essersi verificato per sua inerzia processuale, posto che non vi era stata la notifica della sentenza di primo grado, evento dal quale la sentenza di primo grado faceva decorrere il termine per la riassunzione del giudizio presso la CTP di Roma.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice a quo per tutte le questioni ulteriori rimaste assorbite dalla dichiarata inammissibilità dell’appello.
Preliminarmente, deve darsi atto che, nonostante l’erronea indicazione, nella rubrica del mezzo, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in luogo del n. 4, il vizio denunciato ha inequivocabilmente natura di error in procedendo.
E’ poi opportuno precisare che, in questa sede, la questione da decidere è quella, a monte, dell’arnmissibilità dell’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, e non quella della fondatezza o meno di quest’ultima, sotto il profilo della sussistenza del “litisconsorzio necessario originario” tra le parti (la s.r.l. ed il socio) dei due giudizi incardinati di fronte a diversi giudici tributari, dal quale dovrebbe derivare quella relazione di “litispendenza” che avrebbe giustificato la traslatio alla CTP di Roma del giudizio già incardinato dal contribuente di fronte alla CTP di Bari. Tali ultime questioni, infatti, costituiscono parte dell’oggetto dell’appello dichiarato inammissibile e, a seguito dell’accoglimento del motivo di ricorso eittinente la declaratoria di inammissibilità, dovranno pertanto essere rimesse alla decisione della CTR in sede di rinvio.
Tanto premesso, deve considerarsi che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 50, e art. 52, comma 1, le sentenze emesse dalle CTP sono appellabili, senza distinzioni tra pronunce di rito e di merito e senza eccezioni (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 50, comma 1).
Nel caso di specie, la sentenza definitiva con la quale la CTP di Bari “ritenuta la litispendenza” del giudizio con altro, avente ad oggetto diversi atti impositivi e già pendente presso la CTP di Roma, ha disposto la “riunione” con quest’ultimo, concedendo alla parte più diligente termine per la riassunzione del giudizio presso il giudice preventivamente adito, non ha la natura e gli effetti del decreto, interno al procedimento ed ordinatorio, di riunione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, che presuppone la pendenza di tutti i ricorsi da riunire presso la medesima Commissione.
E’ noto al Collegio che questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14814 del 04/06/2008, in motivazione, in particolare al punto 2.3.1.), ha considerato che ” Diverso è il caso della causa unica, erroneamente incardinata dinanzi a giudici diversi per singoli segmenti, che deve essere trattata necessariamente dinanzi ad un solo giudice. In questo caso non si tratta di riunire cause connesse ma di ricomporre l’unicità della causa: la frammentazione processuale è l’effetto della patologica scomposizione della causa che deve essere ricomposta in un unico alveo processuale. E’ il caso in cui i litisconsorti necessari abbiano iniziati percorsi processuali separati (Cass. n. 1052/2007). Quando c’e’ litisconsorzio necessario, la causa è unica e va proposta (o riunita) dinanzi ad un unico giudice, il quale (in mancanza di una distribuzione della competenza per materia e per valore) non può che essere quello preventivamente adito, dovendo disporre l’integrazione del contraddittorio. Dinanzi al primo giudice vanno eventualmente riuniti i ricorsi che nel frattempo siano stati proposti dinanzi ad una commissione tributaria con diversa competenza territoriale (Cass. n. 14815/2008 – n. 14816/2008)”.
In base al citato arresto, tali considerazioni avrebbero in ipotesi potuto giustificare, sempre che sussistesse il presupposto del litisconsorzio necessario originario – contestato nel caso di specie dall’appellante – la rimessione al giudice preventivamente adito, nonostante l’inderogabilità del criterio unico di competenza, territoriale, delle Commissioni tributarie. Tuttavia la declaratoria della litispendenza in primo grado (che dalla stessa sentenza d’appello risulta resa in forma di sentenza ed all’esito di contestazioni tra le parti) è stata comunque declinatoria della competenza della CTP successivamente adita (ed affermativa della competenza di quella preventivamente investita di altro ricorso), sia pur in ragione della ritenuta relazione di identità oggettiva con altro giudizio pendente presso la diversa CTP, preventivamente adita, e del ritenuto – ma contestato tra le parti – litisconsorzio necessario tra i diversi contribuenti, con conseguente preclusione alla pronuncia, da parte della CTP successivamente adita, sul merito del ricorso introduttivo, La sentenza con la quale la CTP declini la propria incompetenza (così come qualsiasi altra sentenza di primo grado nel giudizio tributario, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 50) è appellabile (cfr. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), che prevede infatti la rimessione alla CTP’ che si sia dichiarata erroneamente incompetente) dalla parte che voglia evitare di rendere incontestabile l’incompetenza dichiarata dallo stesso provvedimento e la competenza della Commissione tributaria in esso indicata, come accadrebbe se invece la parte riassumesse il giudizio presso la CTP dichiarata competente, atteso il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 3, secondo cui “La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5. ” (Cass. Sez. 5, Sentenza n.:16081 del 22/12/2000; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4605 del 26/02/2014; Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 29688 del 12/12/2017).
Ne’ sussiste, rispetto alla sentenza della CTP che abbia declinato l’incompetenza, l’obbligo o l’alternativa del ricorso al regolamento di competenza.
Infatti, non sono applicabili nel giudizio tributario le disposizioni del c.p.c. sui regolamenti di competenza, come dispone espressamente il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 4 (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29688 del 12/12/2017), inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto nel citato D.Lgs. n. 546, artt. 4 e 5, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11140 del 26/05/2009.
Neppure ricorre la fattispecie processuale nella quale la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11441 del 01/06/2016; Cass. n. 11140/2005 e Cass. n. 18100/2013, ivi citate) ritiene – alla stregua del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e dell’art. 42 c.p.c. – che l’esclusione disposta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, predetto art. 5, comma 4, non osti all’ammissibilità del regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., con la quale non coincide il provvedimento reso dalla CTP di Bari.
Pertanto, il mezzo con cui la parte interessata può impugnare la sentenza con la quale la CTP ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza (sia pure, come nel caso di specie, per litispendenza, ovvero per identità oggettiva della lite e ritenuto litisconsorzio necessario tra le parti dei diversi giudizi, pendenti di fronte a diversi giudici) della diversa CTP da essa indicata, è l’appello, con il quale si può contestare tale statuizione sulla competenza.
Altrimenti, se la parte interessata riassumesse il giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 5, di fronte alla CTP dichiarata competente, la statuizione sulla competenza diverrebbe incontestabile, come prevede il ridetto art. 5, comma 3, e come è stato più volte confermato dalla già citata giurisprudenza di questa Corte.
Nel contesto di tale quadro normativo, la CTR ha quindi erroneamente dichiarato inammissibile d’appello, a prescindere da ogni apprezzamento del contenuto di quest’ultimo, ma definendo aprioristicamente “pretestuoso ed irrituale” l’esercizio del diritto d’impugnare, che le norme richiamate attribuivano alla parte, sul presupposto della mancata riassunzione del giudizio presso la CTP dichiarata competente dalla sentenza appellata.
La conferma dell’erroneità di tale conclusione, ove necessaria, è palese anche per la sottrazione integrale di tutela che ne deriverebbe a danno della parte che non condivida le ragioni per le quali la CTP ha ritenuto di declinare la propria competenza, ove le fosse a priori precluso (oltre al regolamento di competenza, anche) l’appello e le fosse consentito, quale unica alternativa all’inerzia processuale che condurrebbe all’estinzione, soltanto di riassumere il giudizio presso la CTP dichiarata competente, condotta processuale alla quale però l’ordinamento (il D.Lgs. n. 546 del 1992, ridetto art. 5, comma 3) attribuisce l’effetto di rendere incontestabile la competenza di quest’ultima, con la conseguenza che i presupposti della decisione sulla competenza non potrebbero essere rimessi in discussione neppure di fronte al giudice ad quem.
Del resto anche l’eventuale effetto estintivo del giudizio di primo grado per inattività delle parti (che comunque, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 2, può essere rilevato, anche d’ufficio, solo nel grado di giudizio in cui si verifica), conseguente, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 5, comma 5, alla mancata riassunzione del giudizio di primo grado presso la CTP ad quem, non prescinde dalla sussistenza dei presupposti della doverosità dell’attività processuale omessa e non ne preclude la verifica.
Deve quindi ritenersi che non sussiste l’inammissibilità dell’appello erroneamente dichiarata dallia CTR.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rimessione al giudice a quo, atteso che l’inammissibilità dell’appello erroneamente dichiarata ha precluso l’esame e la decisione di tutte le questioni oggetto dell’impugnazione di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022