Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.896 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7333/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

N.G., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Lorenzo del Federico, e dall’Avv. Piero Sanvitale, entrambi con studio in Pescara, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Laura Rosa, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo l’11 luglio 2019 n. 669/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo l’11 luglio 2019 n. 669/04/2019, la quale, in controversia su impugnazione di silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso per l’IRAP relativa agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di N.G. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo il 22 maggio 2018 n. 175/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che l’ausilio dei servizi forniti da una società di outsourcing con riguardo alla disponibilità dei locali ed all’assistenza di una collaboratrice part-time con mansioni di segretaria per l’esercizio della professione medica escludeva il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP. N.G. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’esercizio della professione medica da parte dei contribuente avesse beneficiato per il minimo indispensabile di una struttura esterna sia per la dotazione strumentale che per la dotazione personale, pur non essendo stata provata l’assenza delle condizioni per l’assoggettamento ad IRAP.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre – e la cui assenza deve essere provata dall’interessato che ne chiede il rimborso quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (tra le tante: Cass., Sez. 5, 28 novembre 2014, n. 25311; Cass., Sez. 6-5, 11 gennaio 2017, n. 518; Cass., Sez. 5, 12 giugno 2018, n. 15318; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2019, n. 13158; Cass., Sez. 5, 7 novembre 2019, n. 28679; Cass., Sez. 6-5, 15 ottobre 2021, n. 28329).

1.2 In base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass., Sez. 6-5, 13 giugno 2012, n. 9692; Cass., Sez. 6-5, 14 novembre 2015, nn. 23170 e 23172; Cass., Sez. 5, 16 febbraio 2017, nn. 4080 e 4083; Cass., Sez. 5, 5 giugno 2018, n. 14339; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2020, n. 5497; Cass., Sez. 6-5, 9 aprile 2021, nn. 9479 e 9480), sicché non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte extra moenia presso strutture sanitarie (Cass., Sez. 6-5, 16 luglio 2015, n. 14878; Cass., Sez. 6-5, 19 ottobre 2016, n. 21139; Cass., Sez. 5, 16 febbraio 2017, n. 4080; Cass., Sez. 6-5, 7 maggio 2018, n. 10916; Cass., Sez. 6-5, 8 maggio 2018, n. 1001; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2019, n. 8413; Cass., Sez. 6-5, 9 aprile 2021, nn. 9479 e 9480). Ne’ il giudice del merito può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente attività professionale si avvalga di una compagine di supporto, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione dei vari rapporti giuridici (Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 961; Cass., Sez. 6-5, 25 ottobre 2017, n. 25245; Cass., Sez. 5, 7 agosto 2019, n. 21067).

Aggiungasi che, in materia di IRAP, l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente part-time), non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Cass., Sez. 6-5, 19 dicembre 2014, n. 26982; Cass., Sez. 6-5, 17 maggio 2018, n. 12084).

In particolare, poi, in tema di IRAP, il presupposto delrautonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, non ricorre ove il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive di segreteria reclutato in outsourcing mediante una società di servizi (tra le tante, di cui alcune tra le medesime parti: Cass., Sez. 6-5, 10 agosto 2016, n. 16928; Cass., Sez. 6-5, 26 ottobre 2016, n. 21679; Cass., Sez. 6-5, 3 luglio 2017, n. 16367; Cass., Sez. 6-5, 5 luglio 2017, n. 16593; Cass., Sez. 6-5, 25 ottobre 2017, n. 25245).

1.3 Ribadito che l’onere della prova dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione, quale presupposto dell’imposizione, grava nel caso di specie sul contribuente che agisce per il rimborso di quanto già pagato, il giudice di appello si è uniformato ai superiori principi di diritto, avendo riconosciuto, in base alle risultanze istruttorie, che l’esercizio della professione medica in un ambito diverso e autonomo rispetto a quello domestico mediante l’utilizzo dei servizi resi da una società di outsourcing (per l’uso del locale e l’ausilio di una collaboratrice part-time con mansioni di segretaria) escludeva la sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione.

In particolare, secondo l’accertamento fattorie dalla sentenza impugnata, il contribuente, “nell’anno 2014, (…) si è avvalso, in realtà, di un’unica prestazione fornita in part-time in orari e giorni diversi come evincibile dal Mod. 770 per l’anno 2014 in cui il costo annuo per tale servizio al netto dei contributi INPS è stato di Euro 4.569,91, quindi, di entità certamente non superiore all’unità in termini quantitativi e che, comunque, non appare in grado di integrare quel quid pluris collegabile alla maggiore capacità di arricchimento in termini di redito richiesto per la sussistenza del citato requisito dell’autonoma organizzazione”.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui comensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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