Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.903 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6376/2021 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GALLANO;

– ricorrente –

contro

DAIMLER A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SPINELLA che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 854/2020 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 10/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 10/9/2020 (n. 854/2020), la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Daimler A.G., e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo quantificato dal primo giudice ai fini della condanna pronunciata a carico della Daimler A.G. a titolo di risarcimento dei danni subiti da C.G. in conseguenza dei diversi malfunzionamenti (dell’impianto elettrico, di quello elettronico e della centralina) emersi a seguito dell’uso dell’autovettura che il C. aveva in precedenza acquistato dalla società convenuta;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, in accoglimento delle censure avanzate in sede di gravame dalla Daimler A.G., ha rilevato l’erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva quantificato i danni subiti dall’attore muovendo dalla premessa dell’integrale inutilizzabilità dell’autoveicolo dallo stesso acquistato, là dove era al contrario emersa la prova documentale dell’effettiva utilizzazione di tale autoveicolo da parte del C., salvi i rilevati malfunzionamenti che ne avevano provocato un apprezzabile riduzione di valore, nella specie quantificabile in una somma pari al 15% del valore del veicolo nuovo;

avverso la sentenza d’appello, C.G. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

la Daimler A.G. resiste con controricorso;

C.G. ha depositato memoria;

a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1226 c.c., per avere la corte territoriale liquidato in via equitativa il risarcimento del danno dovuto in favore del C. trascurando di esplicitare in modo logicamente accettabile e riconoscibile i criteri seguiti per l’identificazione dell’importo stabilito;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territoriale erroneamente considerato la nozione di “utilizzabilità” dell’autoveicolo, senza commisurarne il significato in rapporto alle “potenzialità di utilizzo” attese dall’acquirente in ragione della specifica qualità del bene acquistato;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con-nessione – sono manifestamente infondati;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione equitativa del danno (anche nella sua forma ed. pura) consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021 Rv. 661913 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 – 01);

in particolare, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (Sez. 3, Ordinanza n. 2327 del 31/01/2018, Rv. 647590 -01; Sez. 2, Sentenza n. 16094 del 29/07/2005, Rv. 583412 – 01);

nel caso di specie, la corte territoriale – dopo aver documentatamente dato atto dell’avvenuta concreta utilizzazione dell’autoveicolo acquistato dal C. (qualificata come “normale’ in ragione della fruizione del veicolo nella sua elementare natura di mezzo di trasporto) -, ha evidenziato come i significativi malfunzionamenti positivamente emersi a carico di detto autoveicolo avessero concretamente inciso (in senso qualitativamente deteriore) sulle modalità di fatto di detta utilizzazione, in tale prospettiva ricadendo a danno dell’acquirente sotto il profilo del mancato conseguimento delle utilità legittimamente attese in considerazione della specifica entità o pregio del bene acquistato;

ciò posto, il giudice d’appello ha avuto cura di evidenziare i criteri e i parametri in forza dei quali è pervenuto alla concreta determinazione del quantum risarcitorio, identificandoli, tanto nella specifica entità dei malfunzionamenti riscontrati, quanto nell’incomodo di non poter disporre della vettura nei periodi di assistenza e nei disagi attestati in sede testimoniale, ponderandone il rilievo in rapporto allo specifico pregio del mezzo, nell’occasione attestato dal valore economico “al nuovo” di quella specifica autovettura: estremo, quest’ultimo, da intendere quale parametro qualitativo delle utilità e delle prestazioni, e dunque delle potenzialità di utilizzazione legittimamente pretese dall’acquirente in ragione delle caratteristiche proprie del mezzo acquistato;

in forza di tali premesse, deve pertanto ritenersi che il giudice a quo abbia dettato una motivazione pienamente congrua sul piano logico, oltre che corretta in termini giuridici, del tutto idonea a dar conto dell’itinerario concettuale seguito al fine di pervenire alla concreta determinazione del quantum risarcitorio, sulla base di elementi ragionevolmente adeguati al caso di specie e di per sé controllabili, neppure trascurando l’esame delle specifiche potenzialità di utilizzazione proprie dell’autovettura acquistata, nella specie propriamente parametrate al relativo valore economico, quale espressione tradizionalmente simbolica della generalizzata e comprensiva considerazione del bene secondo un metro di valutazione di natura sodale-collettiva;

sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali perii versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater;

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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