Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.905 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16620-2020 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO NORDIO;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARZI CALLEGARO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 673/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

M.L. ricorre per cassazione contro il decreto della corte d’appello di Venezia in data 21-12020; con tale decreto la corte ha respinto il reclamo della ex moglie P.R. nei confronti del provvedimento del tribunale di Treviso che aveva ridotto l’assegno divorzile su domanda dell’ex marito, da 3.250,00 Euro a 1.000,00 Euro al mese;

il M. denunzia in unico motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del citato codice art. 132, “per non avere la corte d’appello esaminato il petitum introdotto dal ricorrente con il reclamo incidentale”, mediante il quale in particolare era stata chiesta l’eliminazione dell’assegno;

l’intimata ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile;

menzionando in unico contesto anche l’art. 132 c.p.c. – che implica che vi sia stata una pronuncia, benché immotivata – il ricorrente contraddice il fondamento del vizio denunciato ex art. 112 c.p.c. – che difatti tutt’al contrario implica l’omissione di quella pronuncia;

a ogni modo, anche considerando la sostanza del motivo come volta a far valere unicamente il vizio di omessa pronuncia sul motivo di reclamo incidentale, devesi osservare che il provvedimento impugnato non menziona il reclamo incidentale suddetto;

detto altrimenti, la questione dell’esistenza del reclamo incidentale e/o delle questioni in esso eventualmente prospettate non è stata trattata affatto dalla decisione impugnata, e per costante giurisprudenza, ove una questione non risulti trattata in alcun modo, il ricorrente per cassazione, che la proponga in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della medesima dinanzi al giudice di merito e anche – per il principio di autosufficienza – di indicare in quale maniera e in quale atto ciò abbia fatto, così da dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. Cass. n. 12992-10);

l’onere racchiude la necessità di puntuale indicazione anche dei termini della questione prospettata, onde potersi affermare che l’eventuale rigetto necessitasse di una specifica motivazione (v. Cass. n. 20311-11); e ancor più rileva quando si tratti di ipotetica omissione di pronuncia su motivi di gravame, in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione col quale si lamenti la suddetta mancata pronuncia se i motivi di gravame non siano poi compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e (anche) di valutare la ipotetica fondatezza dei motivi stessi, senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049-15, Cass. n. 14561-12);

in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.600,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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