Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.909 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18998-2020 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAIAFA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

***** SRL (N. ***** TRIBUNALE di NAPOLI NORD);

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 18/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti P.P., già curatore fallimentare del Fall.to ***** s.r.l. impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Napoli Nord ha liquidato il compenso spettantegli ai sensi dell’art. 39 L. Fall., in applicazione dei criteri indicati di cui al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 1, e, lamentandone con il primo motivo ricorso l’erroneità in diritto per violazione del D.M. n. 30 del 2012, art. 2, comma 2, essendosi chiusa la procedura con un concordato, e con il secondo motivo il vizio di mancanza assoluta della motivazione non avendo il decidente giustificato le ragioni della mancata applicazione alla specie del D.M. n. 30 del 2012, detto art. 2, comma 2, ne chiede ora la cassazione. Non ha svolto attività processuale l’intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi esaminabili congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima censura, sono fondati e vanno accolti.

La liquidazione operata dal Tribunale risulta operata in applicazione dei soli parametri indicati dal D.M. n. 30 del 2012, art. 1, secondo cui il compenso dovuto al curatore fallimentare a mente dell’art. 39 L. Fall., è determinato sul valore dell’attivo e del passivo accertato.

Nella specie, tuttavia, la procedura si è chiusa con l’omologazione del concordato fallimentare proposto da un terzo, di modo che la liquidazione del compenso dovuto al curatore avrebbe dovuto essere operata alla stregua del criterio dettato dal D.M. n. 30 del 2012, art. 2, comma 2, ovverosia considerando l’ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori, il che è conforme non solo al diritto, ma pure alla logica atteso che l’assunzione del concordato determina una lievitazione dell’attivo accertato in misura corrispondente all’onere concordatario. Come del resto si è da ultimo chiarito, “in caso di chiusura concordatizia del fallimento, posto che la liquidazione è essenzialmente (o almeno in parte) opera di un terzo (cioè soggetto diverso dal curatore) ovvero superata dai pagamenti o comunque dal trattamento riservato ai creditori proprio dal proponente il concordato, il regime descritto pone un tetto alla stessa discrezionalità liquidatoria, collocandola all’altezza di un calcolo ancora sull’attivo, ma riferito all’effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori” (così in motivazione Cass., Sez. I, 31/05/2021, n. 15168). 3. Il decreto impugnato non si adegua al predetto parametro normativo e neppure ne motiva le ragioni di inosservanza, sicché se ne impone in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, la cassazione con rinvio della causa al giudice a quo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Napoli Nord che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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