Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.91 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 38195/2019 proposto da:

Costruzioni Linee Ferroviarie Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato Manzi Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Carpanelli Enrico, e Cinti Alessandro;

– ricorrente –

contro

Provincia Di Novara, elettivamente domiciliato in Roma Via di Ripetta 22, presso lo studio dell’avvocato Vesci Gerardo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zanetta Franco;

– controricorrente –

nonché nei confronti di:

M. Costruzioni Srl, B.L., M.M., Ma.Ma., A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1648/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal cons. Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

la Provincia di Novara agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da inquinamento ambientale provocati nel suo territorio dall’utilizzo di pietrisco contaminato da amianto per l’esecuzione di opere di riempimento e manutenzione di strade vicinali nei comuni di *****;

a tal fine, convenne in giudizio la società Costruzioni Linee Ferroviarie (CLF) s.p.a., A.P. (capo cantiere della prima), la M. Costruzioni s.r.l. e il suo legale rappresentante M.P. deducendo che, contravvenendo alle previsioni contrattuali intercorse fra la CLF e la Rete Ferroviaria Italiana (nell’ambito di un contratto di appalto concernente la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria settentrionale), la predetta CLF non aveva provveduto allo smaltimento dei materiali di risulta (costituenti rifiuti pericolosi), ma, tramite l’ A., si era accordata col M. per la rivendita del pietrisco derivante dal rifacimento della massicciata ferroviaria ad alcuni agricoltori, che lo avevano utilizzato per la manutenzione di strade vicinali;

dedusse che il procedimento penale di primo grado, nell’ambito del quale la Provincia si era costituita parte civile, si era concluso con l’affermazione della responsabilità dell’ A. e del M. e con la condanna solidale dei medesimi e della CLF e della M. Costruzioni (entrambe evocate come responsabili civili) al risarcimento dei danni in favore della p.c.; che la Corte di Appello aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili della sentenza di primo grado;

pronunciando nel giudizio civile così radicato dalla Provincia, il Tribunale di Novara accolse la domanda condannando i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni nell’importo di oltre 1.522.000,00 Euro;

provvedendo sul gravame della CLF, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza impugnata, salva una riduzione di 100.000,00 Euro dell’importo liquidato;

ha proposto ricorso per cassazione la Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. (CLF s.p.a.), affidandosi a sette motivi;

ha resistito, con controricorso, la Provincia di Novara;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c..

entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che il ricorso pone la necessità di esaminare questioni di possibile rilevanza nomofilattica, che rendono opportuna la rimessione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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