Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.910 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5925-2021 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 841/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1, 3 e 5, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per aver il decidente ricusato il riconoscimento delle misure reclamate sul presupposto della non credibilità del richiedente, omettendo al riguardo l’esame di fatti decisivi ed astenendosi dall’ottemperare al doveri officiosi di cooperazione istruttoria; 2) del vizio di motivazione apparente e di motivazione contraddittoria per aver il decidente ricusato il riconoscimento delle misure reclamate sulla base di COI attuali ed attendibili ed, in particolare, su un rapporto informativo attestante lo stato di instabilità interna del paese di provenienza e comprovante perciò le ragioni di timore del richiedente connesse al suo stato di militante del partito politico di opposizione; 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per aver il decidente ricusato il riconoscimento della protezione umanitaria a mezzo di una motivazione apparente, senza considerare i fattori di vulnerabilità sottesi alle vicende personali occorse al richiedente, alla condizione politica interna del paese di provenienza e alle violenze subite nel paese di transito (Libia) Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare la valutazione di non credibilità declinata dal decidente all’esito di un itinerario espositivo che aderisce fedelmente, nell’apprezzamento delle circostanze inerenti la vicenda personale del richiedente a cui procede la Corte decidente, allo schema della procedimentalizzazione legale della decisione delineato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sicché il motivo, oltre che compendiarsi nella critica di un profilo della sentenza che si sottrae al sindacato di questa Corte in quanto espressione di un giudizio di fatto (Cass., Sez., I, 5/02/2019, n. 3340), si sostanzia conclusivamente in una indiretta sollecitazione a rinnovare il giudizio di merito.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non diversamente dal primo mirando esso a rinnovare il giudizio di sfavore reso dal decidente in ordine alla ricorrenza nella specie delle condizioni per accordare la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giudizio che si sottrae al vizio denunciato essendo chiare e perspicuamente comprensibili le ragioni che ne hanno indotto l’adozione, ovvero che la situazione di instabilità interna pure ascrivibile al paese di provenienza non è riconducibile ad una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, anch’esso incarnando l’istanza ad una renovatio iudicii posto che, sebbene la Corte d’Appello abbia motivato il proprio rigetto sul punto rimarcando partitamente l’insussistenza di fattori di vulnerabilità riferibile alla persona del richiedente, in tal modo intendendo evidenziare la lacunosità in parte qua della prospettazione difensiva, il richiedente non ha ottemperato all’onere di allegazione che pure gli compete in materia, offrendo al giudicante gli elementi conoscitivi indispensabili – tale non è all’evidenza la permanenza in Libia per le ragioni già indicate da questa Corte ((Cass., Sez. I, 3/07/2020, n. 13758) – ai fini del giudizio di comparazione che il riconoscimento della misura notoriamente comporta.

5. In breve il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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